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Vaccini e autismo: la sussistenza del nesso di causalità deve essere supportata da probabilità scientifica

Vaccini e autismo: la sussistenza del nesso di causalità deve essere supportata da probabilità scientifica

Chiamata a pronunciarsi nuovamente su un caso di danno conseguente alla somministrazione di vaccini, la Corte di Cassazione è tornata a dover valutare il nesso eziologico tra vaccini ed autismo ed ha nuovamente affermato che il nesso eziologico tra l’insorgenza di una patologia (nel caso di specie la sindrome autistica) e la somministrazione dei vaccini, deve essere valutato con il criterio della ragionevole probabilità scientifica

IL CASO:

un bambino diventava autistico dopo aver effettuato i vaccini ed i genitori agivano in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, si era pronunciato affermando che il bambino aveva contratto la sindrome autistica dopo le somministrazioni dei vaccini subite tre il 1998 e il 2003, sussisteva pertanto nesso di causalità, e condannava il Ministero della salute al risarcimento dei danni subiti dal piccolo e dai genitori.

Il Ministero della salute ricorreva in appello e, in seguito all’espletamento di nuova CTU, con esito contrario a quella espletata nel corso del giudizio di primo grado, la Corte territoriale accoglieva il ricorso in quanto veniva escluso il nesso di causalità tra la sindrome e le vaccinazioni.

I genitori del bambino impugnavano la decisione di secondo grado e ricorrevano per Cassazione, in quanto il giudice dell’appello avrebbe ignorato le contestazioni sollevate dalla propria difesa in merito alla nuova CTU le cui conclusioni non sarebbero state valide sotto il profilo strettamente scientifico.

LA DECISIONE:

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il giudice dell’appello avrebbe correttamente recepito gli esiti della CTU giungendo al convincimento che “sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica”. Avrebbe inoltre aderito all’orientamento della Corte consolidato in base al quale “… il difetto di motivazione, denunciabile in Cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 16 febbraio 2017, n. 4124). Quindi viene ribadito che il vizio della sentenza aderente alle conclusioni del CTU, è ravvisabile soltanto in ipotesi di “palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”.

QUANTO AL NESSO CAUSALE: la Cassazione, convalidando l’operato del giudice del merito, ha riaffermato che il nesso di causalità tra l’insorgenza di una malattia e la somministrazione dei vaccini deve essere valutato con il criterio della ragionevole probabilità scientifica richiamando quanto affermato dalla Sezioni Unite della Corte stessa…” i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli articoli 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa, statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)” (Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581),

L’ORDINANZA:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione VI Lavoro

Ordinanza 21 settembre – 23 ottobre 2017, n. 24959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19742/2015 proposto da:

G.D., B.C., in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA VENTALORO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che:

1. la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda proposta da G.D. e B.C., genitori esercenti la potestà sul minore G.P., al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2, a motivo dell’avere il proprio figlio contratto sindrome autistica, asseritamente a causa della somministrazione dei vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP – antidifterica, antitetanica e antipertossica – e MPR – morbillo parotite e rosolia) a lui praticati tra il 1998 e il 2003. La Corte recepiva le conclusioni del nominato c.t.u., che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le vaccinazioni.

2. Per la cassazione della sentenza G.D. e B.C. propongono ricorso, a fondamento del quale deducono come unico motivo l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio e lamentano che la Corte territoriale abbia ignorato le critiche tecniche mosse alla c.t.u., in relazione alla diagnosi formulata ed alla validità sul piano scientifico delle conclusioni.

3. Ha resistito con controricorso il Ministero della salute.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

2. il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha recepito l’analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d’appello, che aveva operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al giudizio in relazione alla storia clinica del periziato e sulla base dei criteri temporali e della continuità fenomenica, nonchè in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica, superando anche nella sostanza le osservazioni critiche alla c.t.u.. E’ quindi pervenuta al convincimento che sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica.

2. Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124).

3. Nel caso, alle puntuali argomentazioni del c.t.u. di secondo grado, che si sono avvalse anche della letteratura scientifica, i ricorrenti contrappongono altre argomentazioni, desunte da diversa ed ulteriore letteratura scientifica che, pur manifestando l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, non rivela acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione da quello adottata.

La Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile.

3. Nè risulta decisiva la critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, considerato che la Corte riferisce il passaggio della consulenza ove si ammette che l’eziologia ditale della malattia, così come della stragrande maggioranza dei disturbi mentali, risulta tuttora 1n gran parte sconosciuta. Quanto poi al rapporto della Casa farmaceutica GSK datato 16.12.2001, esso riguarda il vaccino esavalente Infanrix Hexa, che neppure risulta se sia stato somministrato a G.P..

4. Sicchè, il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le prospettazioni della parte, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.

5. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

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