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Infortunistica stradale

incidenti

Dopo l’acquisizione della documentazione medica e della denuncia del sinistro, necessari per la gestione della pratica, Adriatica Infortuni procede ad una attenta valutazione della dinamica e delle lesioni risentite. L’analisi del caso avviene con l’ausilio di uno Studio Legale specializzato nel settore e di medici specialisti e medici-legali di comprovata esperienza.

A seguito della disamina viene sviluppato l’iter medico, finalizzato ad evidenziare tutte le conseguenze delle lesioni subite e vengono pertanto effettuate visite medico specialistiche (ortopediche, neurologiche…), esami strumentali (risonanza magnetica, radiografia, ecografia…) e visita medico-legale, le cui spese saranno integralmente a carico della Adriatica Infortuni.

Sono inoltre a carico della Adriatica Infortuni le spese legali per l’assistenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale, qualora si rendesse necessario procedere con l’inoltro di una causa.

Il Cliente è tenuto al pagamento del lavoro svolto dalla Adriatica Infortuni solo in caso di esito positivo della pratica e quindi a risarcimento ottenuto.

Approfondimenti

Il nostro ordinamento all’art. 2043 C.c. stabilisce espressamente l’ OBBLIGO GIURIDICO, in capo a chi cagioni un danno a terzi, di risarcire il danno, a fronte del quale si configura il correlativo diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento di quanto subito.

Tale principio dovrebbe essere applicato a qualsiasi tipologia di danno, a prescindere dalla causa che lo ha determinato.

Eppure in caso di incidente derivante dalla guida di veicoli ottenere il giusto risarcimento non è semplice.

Negli ultimi anni, infatti, grazie al favore della politica, le Compagnie assicurative hanno progressivamente ottenuto una drastica riduzione, in termini economici, dei risarcimenti con il sostegno di interventi di natura legislativa.

Attualmente la percentuale maggiore di incidenti stradali viene risarcita mediante la procedura dell’INDENNIZZO DIRETTO che prevede, nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti 2 veicoli, che sia la Compagnia del danneggiato a gestire e contestualmente provvedere al risarcimento del danno. In altri termini la Compagnia è allo stesso tempo arbitro e giocatore, assumendo posizioni che sono evidentemente incompatibili, non solo considerando le elementari norme di diritto ma anche applicando il comune buonsenso.

A scapito dell’ infortunato viene inoltre posto un ostacolo riguardo alla scelta di avvalersi dell’assistenza di un Legale, poiché i relativi onorari non sono riconosciuti dalla Compagnia e, pertanto, restano completamente a carico del danneggiato.

Addirittura alcune Compagnie, nel caso in cui il danneggiato decida di farsi assistere da un Avvocato, provvedono a disdettare la polizza del proprio assicurato-infortunato. Di conseguenza gli Agenti assicurativi, al fine di evitare la perdita del proprio portafoglio clienti, sono costretti ad occuparsi personalmente della gestione del danno, anche se carenti di capacità professionali specifiche.

Ciò costituisce grave lesione del diritto alla difesa del cittadino che, assistito dal proprio Agente assicurativo e privato dell’ assistenza di un Avvocato, otterrà un risarcimento inadeguato o, peggio, non otterrà alcun risarcimento.

Indubbiamente tutta la normativa sull’indennizzo diretto è stata predisposta al solo fine di favorire le Compagnie e fornire loro tutti gli strumenti necessari per risarcire il meno possibile o non risarcire affatto.

Queste le conseguenze:

Gli Agenti assicurativi, per non incorrere nel rischio di vedersi disdettata la polizza, propongono ai propri clienti di occuparsi della pratica, evitando così di rivolgersi ad un Legale o ad una Società di Infortunistica. AFFIDARE LA GESTIONE DELLA PRATICA DIRETTAMENTE AGLI AGENTI ASSICURATIVI ( il cui ruolo istituzionale è esclusivamente quello di vendere polizze) COMPORTA UN’ ERRATA IMPOSTAZIONE, CON CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO; IN TAL MODO INFATTI VIENE A MANCARE TOTALMENTE L’ASSISTENZA DI PROFESSIONISTI CAPACI DI DETERMINARE IL DANNO NELLA GIUSTA MISURA .
La Compagnia, imponendo all’assicurato di rivolgersi a propri Medici Legali, attua una vera e propria lesione del diritto al contraddittorio poiché il cliente non avrà modo di far valutare le lesioni subite da un Medico Legale di sua fiducia.
Nel caso in cui il cliente volesse rivolgersi ad un Legale, i relativi onorari sarebbero a suo carico.
ADRIATICA INFORTUNI, INTERVENENDO TEMPESTIVAMENTE E CON I PROPRI PROFESSIONISTI, EVITA I RISCHI SOPRA DESCRITTI.

L’indennizzo diretto non si applica nel caso in cui le Compagnie non aderiscano al relativo accordo, o se nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli o ancora in caso di coinvolgimento di ciclomotori con targa antecedente al 14/07/2006 .

DIFFERENZA TRA LESIONI MICROPERMANENTI E LESIONI MACROPERMANENTI

In ambito R.C. Auto sussiste una differenziazione sostanziale, che concorre alla determinazione dell’ammontare del risarcimento, tra MICRO lesioni e MACRO lesioni.

Le prime sono quelle che comportano postumi valutabili entro i 9 punti di invalidità.

Sono invece considerate MACRO le lesioni con postumi valutabili dai 10 ai 100 punti di invalidità.

In termini economici, per l’infortunato, la differenza è fondamentale atteso che la qualificazione della lesione come “micro” piuttosto che come “macro” può avere risvolti economici importanti.

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