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Responsabilità medica: risarcimento per conseguenze psicologiche dovute a intervento di chirurgia estetica mal riuscito

Responsabilità medica: risarcimento per conseguenze psicologiche dovute a intervento di chirurgia estetica mal riuscito

L’errore medico comporta conseguenze sia di natura fisica che di natura psichica e relazionale nel paziente, anche quando sia stato compiuto nell’effettuare un intervento estetico.

Pertanto il soggetto che si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica non riuscito, ha diritto di ottenere il risarcimento anche per le conseguenze psicologiche patite.

È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25109/2017 con cui ha respinto un ricorso contro la richiesta di un riconoscimento maggiore (50%) per danno biologico in un intervento di chirurgia plastica, ma ha comunque confermato la sentenza della Corte di Appello sul risarcimento anche per le conseguenze psicologiche.

IL CASO:

una modella si sottoponeva ad un intervento di chirurgia plastica che però non riusciva bene ed a causa del quale restavano sul suo corpo delle cicatrici; la medesima quindi agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni fisici e psichici patiti a per colpa del medico che l’aveva operata.

La donna, anche per via della professione svolta, subiva notevoli conseguenze psicosomatiche, come veniva accertato nel corso del giudizio.

La modella, infatti, era caduta in una forte depressione (oltra allo stato d’ansia, l’insicurezza e la compromissione della sfera affettivo/sessuale) che nel tempo si era attenuata, ma comunque si era stabilizzata.

Gravissime quindi le conseguenze negative dell’intervento ed il danno biologico veniva valutato dai giudici del merito in misura contestata dalla modella che quindi ricorreva per Cassazione.

 

LA DECISIONE:

la Cassazione ha però confermato la sentenza di appello ritenendo che la Corte territoriale avesse valutato adeguatamente tutti i profili del danno, tenendo anche conto del danno psichico patito dalla modella.

Secondo gli Ermellini, infatti, “…il giudice del rinvio ha valutato tutti i profili…considerando che le traversie sopportate per effetto degli interventi chirurgici, oltre che provocare tracce somatiche antiestetiche, hanno determinato una sofferenza psicosomatica, valutando i vari effetti e operandone una gradazione nel tempo, considerando che la depressione è andata diminuendo fino a stabilizzarsi in un equilibrio, comunque, di sofferenza permanente e determinando tale danno biologico complessivo nella misura del 15%, in considerazione delle ripercussioni sul piano estetico e psichico che riguardano i profili fisici, psichici e relazionali”. Considerato anche che la CTU si concludeva con la constatazione che “…il danno biologico complessivo è quantificabile con difficoltà e va stabilito in via equitativa, quale risultante di una pluralità di condizioni, come lo stato di ansia, di insicurezza, la compromissione della sfera affettiva in generale ed il rapporto con l’altro sesso”.

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