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ERRATA RIMOZIONE DEL NEO

L’errato intervento di chirurgia estetica effettuato per la rimozione di un neo, comporta per il paziente il diritto al risarcimento del danno a titolo di danno differenziale, che si determina mettendo a confronto il risultato effettivo e quello che invece il danneggiato avrebbe ottenuto se l’intervento fosse stato eseguito correttamente.

IL CASO: una donna agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un intervento di rimozione di un neo eseguito male. La richiesta risarcitoria comprendeva anche il danno morale nonché le spese per ulteriori interventi.

La danneggiata assumeva di essersi sottoposta all’intervento per rimuovere sia il neo che i peli che lo ricoprivano. La ferita però si presentava piuttosto profonda e, dopo la cicatrizzazione, si formava un cheloide rosso sul quale ricrescevano i peli.

Durante una visita di controllo, il medico informava la donna che sarebbe stato necessario un ulteriore intervento.

LA DECISIONE: all’esito del giudizio per accertamento tecnico preventivo, dalla CTU risultava che la paziente aveva subito, oltre al danno prettamente estetico,  anche un danno psicologico, a causa dell’errata condotta del medico, non conforme alla prassi medico-chirurgica e alle leges artis.

Il Tribunale adito (di Rieti) con sentenza  n. 525/2023 ha accolto le richieste risarcitorie formulate dalla danneggiata.

In particolare il Giudice ha ribadito che “in materia di responsabilità medica da interventi di chirurgia estetica, il danno differenziale deriva dalla comparazione fra il risultato effettivamente ottenuto e l’efficienza estetica che il paziente, data la condizione preesistente, avrebbe conseguito in caso di intervento ben eseguito e ben riuscito“.

Inoltre, il Tribunale ha accolto anche le richieste risarcitorie relative alla sfera psicologia, avendo l’attrice formulato in maniera analitica le varie voci di personalizzazione del danno.  Tal riguardo   il Giudice ha richiamato la giurisprudenza, ormai consolidata, in base alla quale le tabelle di valutazione del danno contengono già forfettariamente il danno non patrimoniale e, per la personalizzazione, occorre formulare in modo analitico le voci di danno, altrimenti si avrebbe una duplicazione risarcitoria non ammissibile.

 

 

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