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RISARCIMENTO DEL TRASPORTATO

incidente stradale

Il terzo trasportato ha diritto di ricevere il risarcimento danni dalla compagnia assicuratrice del mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla responsabilità o meno del vettore ed anche nel caso in cui l’altro veicolo coinvolto nel sinistro non sia assicurato con Compagnia aderente alla Convenzione Terzi Trasportati.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 1161 /2020. La ratio si fonda sul principio solidaristico in base al quale il terzo trasportato ha sempre e comunque diritto al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza di un sinistro. La sentenza fa seguito ad altre precedenti sul punto, sempre della Suprema Corte, come l’ ordinanza n. 1279 /2019 con cui gli Ermellini avevano affermato il principio di diritto in base al quale in caso di sinistro, la persona trasportata “ può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.

Con pronuncia ancora precedente, n. 16477/2017 la Corte aveva affermato anche che al terzo trasportato deve essere riconosciuta la possibilità di ricorrere all’indennizzo diretto, nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore, a prescindere da chi sia il soggetto civilmente responsabile. E ciò anche in caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato, che potrebbe pregiudicare la possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa.

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