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TRASPORTATO RESPONSABILE SE IL CONDUCENTE È UBRIACO

Il trasportato coinvolto e danneggiato in un sinistro stradale può vedere ridotto il risarcimento che gli spetta, in virtù del concorso di colpa determinato dalla circostanza che era a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente.

In altre parole, il giudice può ridurre il risarcimento al trasportato, qualora venga accertato che il medesimo era a conoscenza che il conducente si era posto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

IL CASO: i familiari del trasportato vittima di un sinistro stradale, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. La Compagnia assicuratrice chiamata in causa contestava il concorso di colpa del trasportato, in quanto conosceva o avrebbe dovuto conoscere lo stato di alterazione del conducente. All’esito del giudizio di primo grado il giudice riconosceva un concorso di colpa, nella misura del 10%, a carico del trasportato deceduto. La vicenda giungeva in Cassazione.

ESITO: secondo la Corte il giudice può ridurre il risarcimento del trasportato, se ne ravvisa un concorso di colpa.

Nel ricorso in Cassazione i familiari della vittima avevano invocato la violazione  dell’art. 13, par. 3 della Direttiva 2009/103/CE che impone agli Stati membri di adottare “le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero“.

Secondo i ricorrenti l’art. 1227 cod. civ., se viene interpretato nel senso che può essere riconosciuto il concorso di colpa a carico del trasportato contrasterebbe con la norma comunitaria richiamando la sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 giugno 2005 (causa C-537/2003, ECLI:EU:C:2005:417).

Questa  sentenza, tuttavia, non esclude che il giudice di uno Stato membro possa diminuire il risarcimento dovuto al trasportato, in base alla normativa nazionale, purché non lo neghi totalmente oppure lo riduca in misura spropositata: “gli Stati membri devono…garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti. Le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile. Ciò si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno. Solo al verificarsi di circostanze eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, l’ampiezza del risarcimento della vittima può essere limitata“.

 

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