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LA NUOVA RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE SANITARIA

SANITARIA

La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie alla luce della legge n. 24/2017 – cd. legge Gelli – entrata in vigore dal 1° aprile 2017, un punto fermo dopo anni di oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie sul tema della responsabilità in ambito medico, che pone “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La novella ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso in materia di malasanità ed il ricorso alla medicina cd. difensiva, da attuarsi anche con l’introduzione di nuovi istituti. Di seguito i punti salienti:

  1. PREVENZIONE DEI RISCHI: Viene innanzitutto (art. 1 L. n. 24/2017) ribadita la portata costituzionale dei diritto alla sicurezza delle cure (art. 32 Cost.) che va garantita attraverso la prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché l’obbligo in capo ad ogni operatore delle strutture sanitarie di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il Legislatore ha evidentemente inteso responsabilizzare gli esercenti le professioni sanitarie. La sicurezza delle cure può concretamente essere realizzata attraverso una serie di attività finalizzate alla prevenzione, alla gestione del rischio connesso all’erogazione di èprestazi0oni sanitarie ed all’utilizzo appropriato delle risorse a disposizione (strutturali, tecnologiche ed organizzative). Per tale motivo viene attribuita la funzione di GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE al Difensore civico regionale o provinciale ed istituiti Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Vengono inoltre definite le linee guida e le buone pratiche: gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle linee guida elaborate da enti ed istituti pubblici e privati accreditati nonché dalle società scientifiche ed istituito un Osservatorio che acquisisce i dati dai Centri di gestione del rischio.
  1. LA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE: sotto il profilo della responsabilità il Legislatore è intervenuto a ridefinire sia quella penale che quella civile:
  • RESPONSABILTIA’ PENALE: è stato introdotto il nuovo srt. 590 sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
  • RESPONSABILITA’ CIVILE:

LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA: nulla di diverso rispetto al passato riguardo a tale argomento che ha trovato sempre uniformità di vedute in dottrina e giurisprudenza atteso che la responsabilità dell’Ente pubblico o privato è sempre stata unanimemente considerata come contrattuale in quanto l’accettazione del paziente in ospedale (per ricovero o per semplice visita ambulatoriale) costituisce conclusione di un contratto, il cd. Contratto di spedalità , con la conseguenza che la responsabilità della struttura è sempre stata considerata, e lo è tutt’ora, come contrattuale, con tutto ciò che ne deriva in termini di prescrizione ed onere della prova. In continuità con il passato, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed anche se non siano dipendenti della struttura, risponde, ai sensi degli articoli 12181228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, anche per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra-moenia ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la tele-medicina. Interessante invece la ricostruzione della responsabilità in capo al sanitario.

  • RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO OPERATORE SANITARIO: NOVITA’ che dirime ogni questione sul punto, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
  1. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: in particolare la Legge Gelli prescrive che il danneggiato che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, DEVE preliminarmente proporre ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
  1. FONDO DI GARANZIA: istituito il Fondo per il risarcimento dei danno provocati da malasanità quando:
  • danno di importo eccedente i massimali previsti dai contratti di assicurazione della struttura o del medico;
  • struttura sanitaria o medico assicurati con Compagnia assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o liquidazione coatta amministrativa o vi venga successivamente posta;
  • struttura o medico sprovvisti di copertura assicurativa a causa della sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo della impresa assicuratrice.
  1. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: positivizzato l’obbligo assicurativo a carico della struttura sanitaria e conseguentemente azione diretta spettante al paziente; le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono munirsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private. Il paziente danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria.
  1. DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO: ai fini della determinazione del risarcimento del danno il giudice dovrà tenere conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 24/2017 e dell’articolo 590-sexies del codice penale. Il “quantum” è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

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