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L’Autovelox deve essere ben visibile, altrimenti la sanzione è illegittima

L’Autovelox deve essere ben visibile, altrimenti la sanzione è illegittima

La multa infatti è nulla se l’autovelox è nascosto da un albero o da un cespuglio È quanto ribadito, con ordinanza n. 25392/2017, dalla Corte di Cassazione: è illegittima la sanzione amministrativa inflitta per eccesso di velocità rilevato da apparecchiatura elettronica per il controllo della velocità se il dispositivo non è ben visibile dagli automobilisti.

IL CASO:

un automobilista veniva multato per eccesso di velocità ed in particolare perché viaggiava lungo una strada statale (con limite di velocità di 50 Km/h) ad una velocità di 83 Km/h.

Avverso il verbale di contestazione l’automobilista ricorreva adducendo che l’autovelox era collocato oltre una fila di alberi e quindi non era visibile ed inoltre che la segnaletica non era stata posizionata alla giusta distanza da poter efficacemente avvertire gli automobilisti della presenza dell’apparecchio rilevatore.

Nel merito il ricorso veniva accolto, con conferma anche in appello e veniva disposto l’annullamento del verbale per violazione degli artt. 142 C.d.s. e 79 del regolamento di esecuzione C.d.s.

Il Comune ricorreva per Cassazione sostenendo che la sentenza di merito era priva di riferimenti oggettivi e fattuali comprovanti la non visibilità dell’autovelox ed inoltre che la distanza della segnaletica dall’autovelox, necessaria per avvisare gli utenti della strada della presenza dell’apparecchio di rilevazione della velocità, è soggettiva: fermo restando che esiste una distanza minima per la segnaletica che deve informare della presenza dell’autovelox, la visibilità del dispositivo varia in base allo stato dei luoghi ed alla velocità.

LA DECISIONE:

per gli Ermellini è illegittima la multa elevata utilizzando un autovelox posto dopo una fila di alberi, per cui il Tribunale aveva correttamente individuato ed applicato la normativa ed in particolare l’art. 142 comma 6 bis in base al quale “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili“.

Confermata dunque la decisione del Tribunale quale giudice dell’appello, favorevole all’automobilista e d accolto il ricorso del Comune ma limitatamente alle spese liquidate.

Il principio alla base della decisione è che il conducente deve sempre essere messo nella condizione di sapere con anticipo se più avanti è posizionato un autovelox. Dal detto principio discendono:

  • L’obbligo in capo all’ente proprietario/gestore della strada di avvisare gli automobilisti della presenza di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità con un cartello posizionato ad una distanza minima congrua e non superiore a 4 km;
  • per la pattuglia: posizionarsi in modo da essere visibile.

La ratio dell’obbligo di presegnalazione è quella di evitare il pericolo di frenate brusche ed improvvise per rientrare nel limite di velocità, che possono provocare gravi incidenti, non certo quella di favorire gli automobilisti che infrangono il Codice della Strada procedendo oltre i limiti di velocità imposti.

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