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DOG-SITTER AGGREDITO, CHI RISPONDE DEI DANNI?

Se il dog-sitter viene aggredito dal cane di cui si prende cura, il proprietario è tenuto a risarcirlo per i danni subiti?

IL CASO: un dog-sitter veniva aggredito da un rottweiler all’interno dell’abitazione del proprietario del cane e riportava lesioni. Agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti. La domanda veniva accolta, pertanto il proprietario convenuto proponeva appello.

A fondamento dell’appello la responsabilità ex art. 2052 c.c. che secondo la difesa del proprietario del cane  si configurerebbe in capo all’utilizzatore, nel caso di specie il dog-sitter, considerato che questi al momento dell’aggressione aveva il possesso del cane, con correlativo spossessamento da parte del proprietario.

Il dog-sitter, in quanto utilizzatore del cane, a scopo e interesse patrimoniale,  sarebbe dunque qualificabile come utilizzatore del cane  al momento dell’aggressione subita mentre accudiva il cane.

La decisione della Corte territoriale (Corte d’Appello di Milano) assunta con sentenza n 130/2023, risulta interessante in materia, in quanto affronta il tema della corretta individuazione del legittimato passivo nelle ipotesi riconducibili all’art. 2052 c.c.

In particolare, nel caso in esame, si affronta la questione della corretta  valutazione del permanere o meno in capo al proprietario dell’animale affidato a terzi dell’obbligo di vigilanza sull’animale, cercando di comprendere quando si possa ragionevolmente sostenere che il proprietario dell’animale si sia di fatto spogliato del potere di governo sull’animale lasciando che altri si occupassero dello stesso,  ricadendo in tal modo  su costoro la legittimazione passiva, considerato che  la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. non è solidale ma alternativa.

LA DECISIONE: la Corte territoriale ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado ed affermando di condividerne il ragionamento del giudice di prime cure.. Secondo la Corte, infatti, il Tribunale aveva correttamente  ritenuto che il dog-sitter all’epoca del sinistro fosse un giovane amante degli animali privo di una esperienza qualificata, che si era proposto spontaneamente come dog-sitter.

Sebbene il danneggiato lavorasse  come dog-sitter dei cani di razza rottweiler di quella famiglia, recandosi ogni giorno presso l’abitazione per dar da mangiare ai due cani e accompagnarli fuori per i bisogni,  ciononostante se ne doveva escludere la qualifica di “utilizzatore” e dunque di responsabile, in quanto non poteva gestire autonomamente i cani,  di cui il proprietario restava l’unico responsabile.

La responsabilità ex art. 2052 c.c. è una responsabilità oggettiva, per cui il proprietario del cane, per liberarsene, potrebbe esclusivamente provare il caso fortuito, cioè che si fosse verificata una circostanza  imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale idonea di per sé  ad escludere la responsabilità.

La Corte ha invece ritenuto pacifica la ricostruzione dei fatti del danneggiato  ritenendo che il medesimo  all’epoca dell’aggressione non poteva considerarsi esperto addestratore cinofilo ma, come correttamente aveva evidenziato il primo giudice, era solo iscritto ad un corso di educatore cinofilo, interrotto peraltro proprio a seguito dell’aggressione,  dunque alcuna rilevanza causale può attribuirsi al suo comportamento.

 

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