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Responsabilità medica: il radiologo non è responsabile per la diagnosi tardiva

Responsabilità medica: il radiologo non è responsabile per la diagnosi tardiva

Non sussiste responsabilità professionale del radiologo in caso di ritardo diagnostico in quanto il radiologo deve limitarsi ad effettuare la radiografia e a darne lettura al paziente. Non è al contrario tenuto a fornire alcuna valutazione clinica, essendo tale attività riservata agli specialisti.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10158/2018: in caso di ritardo diagnostico di carcinoma al seno, la responsabilità non può essere imputata al radiologo che abbia effettuato la radiografia.

IL CASO: una donna che aveva dovuto subire un intervento al seno per la rimozione di un carcinoma mammario, citava in giudizio due radiologi per sentirli condannare a titolo di responsabilità professionale sanitaria, per il ritardo nella diagnosi e per non averle fatto eseguire esami di approfondimento.

In primo grado la domanda veniva respinta, decisione confermata anche in Appello; pertanto la donna ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: la Corte ha ritenuto la sentenza di Appello del tutto corretta sotto il profilo logico-formale, in quanto appare coerente con le risultanze processuali: era emerso che il focolaio di neoplasia era stato evidenziato solo nella terza mammografia eseguita in quanto non visibile nelle prime due effettuate dalla paziente, da cui emergevano microcalcificazioni benigne e i due sanitari si erano attenuti alle linee guida internazionali sul punto che prevedono un follow up mammografico da effettuarsi in tempi brevi e avevano consigliato alla donna di sottoporsi a controlli ravvicinati.

Hanno inoltre precisato gli ermellini che i due radiologi citati in giudizio, in quanto tali erano chiamati solo a eseguire la mammografia e a darne corretta lettura, non rientrando nei loro compiti suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti.

Il ricorso veniva quindi rigettato.

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