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Guida in stato di ebrezza: prelievo ematico anche senza consenso

Guida in stato di ebrezza: prelievo ematico anche senza consenso

Per la Cassazione, in mancanza di indizi di reità a carico del soggetto, il prelievo ematico non costituisce atto di polizia giudiziaria che richiede ex art. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. il preventivo avvertimento della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

La sezione feriale penale della Corte di Cassazione ha affermato infatti che, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente uscito fuori dalla sede stradale può essere dimostrato anche soltanto mediante il prelievo del sangue che venga effettuato, nel corso del ricovero in Ospedale, per fini terapeutici.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 39811/2017 hanno respinto il ricorso di un automobilista che era stato condannato per essersi messo alla guida ubriaco.

Il fatto: un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ricorreva per Cassazione adducendo di non essere stato avvertito della facoltà di essere assistito da un avvocato prima di essere sottoposto ad analisi del sangue, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e dell’art. 114 disp. att. c.p.p. , eccependo inoltre che non era stato dimostrato che il prelievo ematico fosse stato eseguito nel rispetto dei protocolli sanitari.

La decisione della Corte:

Alla base della sentenza il principio affermato che: la dimostrazione dello stato di ebbrezza “non necessita di particolari garanzie tecniche o procedurali” e le risultanze del prelievo ematico possono essere suffragate da altri dati, come ad esempio la ricostruzione della dinamica del sinistro.

In particolare, secondo la Suprema Corte, le argomentazioni del ricorrente riguardo alle modalità di effettuazione del prelievo ed alla mancanza dell’avvertimento, non sono pregnanti perché si deve ritenere che “ il prelievo ematico che i sanitari compiono autonomamente in esecuzione di protocolli ordinari di Pronto Soccorso non si configura come un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente” se mancano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nell’incidente; pertanto in tali casi non è dovuto l’avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un legale, né richiedere il suo consenso preventivo al prelievo. Confermata pertanto la condanna.

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