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OBLIO ONCOLOGICO

Quello dell’oblio oncologico costituisce un vero e proprio diritto garantito dal nostro ordinamento.

In particolare, la legge n. 193/2023 contiene le disposizioni per tutelare i diritti dei malati oncologici ed evitare che vengano discriminati.

La normativa, nello specifico, riguarda chi è stato affetto da patologia oncologica ed è guarito.

Lo scopo è quello di garantire a chi è stato malato oncologico di avere pari trattamento rispetto a chi non lo è stato, di non venire discriminato ed il diritto all’oblio.

La legge pertanto prevede il diritto degli ex malati oncologici di non fornire informazioni né subire indagini relative alla malattia, in ottemperanza a quanto previsto da altre norme sia nazionali che europee, in particolare dagli artt. 2, 3 e 32 della nostra Costituzione, nonché dagli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 Tra le informazioni personali protette degli ex malati oncologici ci sono:

  • ATTIVITÀ BANCARIE ED ASSICURATIVE: la legge n.193/2023 stabilisce espressamente che “non è ammessa la ri­chiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concer­nenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza epi­sodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune­simo anno di età…. nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento“.
  • ADOZIONE ED AFFIDAMENTO: la nuova legge ha apportato modifiche alla legge n. 184/1983 stabilendo che le indagini relative alla salute dei richiedenti non possono riguardare informazioni relative a malattie oncologiche degli stessi, quando siano trascorsi oltre 10 anni dalla conclusione dei trattamenti oppure 5 anni se la patologia era insorta prima del compimento dei 21 anni di età.
  • ACCESSO A PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE, AL LAVORO ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: la legge in discorso stabilisce che “è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune­simo anno di età“.

 

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