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Altri casi di responsabilità civile

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Sono tanti i casi in cui può ravvisarsi una responsabilità civile di terzi per eventi che causano un danno alla persona e che danno luogo ad un risarcimento ( buca su strada, presenza di liquidi su pavimentazione, omessa custodia di animali….).

L’ordinamento impone il rispetto di determinate regole affinché non vengano cagionati danni a terzi. Adriatica Infortuni verifica la sussistenza della responsabilità ed affianca il cliente nell’ottenimento del risarcimento delle lesioni subite.

Approfondimenti

La responsabilità civile consegue alla violazione di un dovere giuridico nell’ambito di rapporti fra più soggetti e comporta la nascita di un’ obbligazione risarcitoria, tesa alla riparazione dei pregiudizi subiti dal danneggiato.

La responsabilità civile si fonda su una molteplicità di norme contenute nel Codice Civile, all’art. 2043 e segg. e all’art. 1218 e segg., ma esistono numerose altre disposizioni previste per specifiche fattispecie. Molte delle ipotesi possono ricondursi alla disciplina del cd. “fatto illecito” descritto in via generale dall’art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi un danno “ingiusto” ad altra persona, con fatto proprio doloso o colposo, a risarcire il danno; ma nella vita quotidiana moltissimi sono gli accadimenti che possono comportare una responsabilità civile con conseguente diritto al risarcimento del danno.

L’azione per ottenere il risarcimento del danno in genere va proposta entro cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, pena la prescrizione.

Nei successivi paragrafi indichiamo, senza alcuna pretesa di essere esaustivi, alcune delle fattispecie più comuni.

DANNI DA MANCATA CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE STRADE – PRESENZA DI BUCHE O FONDO STRADALE DISSESTATO

Dimostrare la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è semplice. In caso di sinistro derivante dalla presenza di una buca o di manto stradale dissestato, occorre innanzitutto far intervenire le autorità (Polizia Municipale, Carabinieri…) per accertare il fatto unitamente alla mancanza di segnalazione di pericolo.

E’ poi necessario far accertare i danni fisici subiti presso un struttura sanitaria pubblica.

Perché ricorra la responsabilità dell’Ente proprietario della strada è però necessario che la buca o il manto dissestato costituiscano “insidia” o “trabocchetto”, cioè siano non conosciuti dal danneggiato, non prevedibili e non altrimenti evitabili. L’applicazione dell’art. 2043 c.c. comporta che sia il danneggiato a dover provare la colpa dell’ Ente, allegando in causa che la “buca” rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo dell’ imprevedibilità.

L’applicazione dell’art. 2051 c.c. consente un’ inversione della prova: l’ Ente è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose. Può accadere anche che la responsabilità dell’Ente concorra con la colpa del danneggiato che non ha posto in essere tutte le cautele atte ad evitare l’incidente.

La giurisprudenza in materia è in continua evoluzione ed è opportuno segnalare la recente sentenza n. 2562/12 della Corte di Cassazione che, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha statuito che la responsabilità della Pubblica Amministrazione sussiste ed è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

  • allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi sulla scorta di criteri quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
  • quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada stessa.

DANNI DA INCIDENTI IN CONDOMINIO.

Del danno derivato ai condomini o a terzi da parti comuni dell’edificio risponde il condominio, in quanto custode del fabbricato, salvo che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”. Ma non sempre il risarcimento è così automatico. Anche nel caso di danni subiti dal condomino o da terzi a causa delle cadute sulle parti comuni, si rientra nella fattispecie di danno da insidia o trabocchetto, cioè di un danno provocato da una cosa altrui che costituisce pericolo imprevisto ed imprevedibile.

Il danneggiato deve riuscire a provare che il danno si è verificato all’interno del locale condominiale ed a causa di un bene appartenente al condominio (per esempio un gradino pericolante, delle chiazze di olio sulle scale, …). Inoltre il danneggiato deve dimostrare di aver prestato un’ adeguata diligenza: se, ad esempio, non ci si è accorti di qualcosa che era ben visibile, per distrazione, non si avrà diritto ad alcun risarcimento.

In caso di incidente, è sempre bene fare fotografie del luogo ove è avvenuto il sinistro, nonché recarsi al Pronto Soccorso del più vicino Ospedale per far constatare ad una struttura pubblica i danni subiti.

La giurisprudenza è estremamente discontinua, per esempio:

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha escluso la responsabilità del condominio poiché la caduta, avvenuta sui gradini d’ingresso, era stata provocata da materiale scivoloso abbandonato sul posto da terzi: in tal caso, il giudice ha ritenuto che tale eventualità – proprio perché non prevedibile e non immediatamente eliminabile dal condominio – rientrasse nel “caso fortuito”. Pertanto ha negato il risarcimento al danneggiato.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da una signora che chiedeva il risarcimento per la caduta nell’atrio dell’edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello stabile, frammista all’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. Secondo i giudici, infatti, la vittima avrebbe ben potuto verificare, in condizioni di normale visibilità, che il pavimento appariva scivoloso; dunque non era stata prestata la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione di anomalia dei luoghi.

È stato ritenuto invece responsabile il condominio per la caduta provocata dall’errata posa in opera del tappeto-moquette situato nell’atrio (parte pelosa rivolta verso il pavimento e parte gommosa rivolta verso l’alto) e dal sollevamento di un suo lembo scollato. Lo stesso dicasi se la caduta è provocata da un gradino rotto e sconnesso.

Della caduta della classica tegola, dovuta a cattiva manutenzione del tetto, risponde invece sempre il condominio.

Si segnala anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 9140/2013), la quale ha statuito che in caso di incidente avvenuto in condominio, non è necessaria la presenza di testimoni per provare il danno, essendo sufficiente la presenza di fatti idonei ad ingenerare presunzioni. Nello specifico, il fatto ignoto rappresentato dalla caduta era comprovato dalla presenza di materiale idoneo a provocare la caduta stessa, assumendo quest’ultimo le sembianze del fatto noto. Per cui la causa va sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto del fatto, alla luce della comune esperienza.

DANNI DA AGGRESSIONE DI ANIMALI

I danni causati dalle aggressioni di animali sono sempre più frequenti e, fino a qualche tempo fa, era necessario individuare il proprietario dell’animale per poter poi esperire l’azione di risarcimento danni.

Secondo una recente e ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, dei danni cagionati dal cane che, privo di guinzaglio e museruola, morda un passante, rispondono sia il proprietario che i detentori, cioé tutti i componenti della famiglia che si trovavano a spasso con l’animali al momento dell’aggressione.

A nulla serve che il legittimo proprietario dell’animale, presente anch’egli al momento dell’aggressione culminata nella dolorosa morsicatura, chieda di essere condannato solo lui. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 8875/2001 che ha confermato la condanna a carico di due coniugi marchigiani per il morso dato dal cane della moglie, esclusiva proprietaria dell’indocile cane, mentre la coppia era a spasso con l’animale lasciato libero.

In sostanza i supremi giudici spiegano che, di fatto, tutti i componenti del nucleo familiare nel quale vive un cane hanno con lui una ”relazione di possesso” che li obbliga a ”non lasciarlo libero e a custodirlo con le debite cautele”.

Nel caso in questione, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni colpose del marito e della moglie il cui cane, portato a spasso dalla coppia, aveva morso alla gamba destra una passante che riportò una ferita con prognosi di dieci giorni di guarigione. Nonostante l’animale appartenesse solo alla moglie il Giudice di pace di Ripatransone, e poi il Tribunale di Fermo, comminarono alla coppia una multa di 300 euro, oltre a 500 euro da versare subito alla danneggiata come prima tranche del risarcimento danni.

Senza successo, anche in Cassazione, il marito ha esibito la documentazione che attestava che la proprietaria del cane era solo la moglie. Nulla da fare. “L’animale viveva in famiglia e, dunque, entrambi i coniugi avevano un potere di fatto su di lui”, avevano “correttamente” stabilito i giudici di merito, osserva la Suprema Corte.

Va segnalato invece che, secondo la giurisprudenza più recente, (Cassazione Civile, sez. III, 23 agosto 2011, n. 17528) i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo degli animali vaganti, smarriti o scomparsi, spettano ai Comuni, tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza. Il Comune, pertanto, risponde delle aggressioni subite dal cittadino dai cani randagi.

ADRIATICA INFORTUNI può darti una mano, verificando la sussistenza dei presupposti perché si addivenga ad un esito positivo del risarcimento danni, aiutandoti anche nella quantificazione e determinazione dei danni grazie alla collaborazione con legali, medici legali e specialisti medici che ti saranno a fianco dall’inizio fino al termine della procedura. Rivolgiti quanto prima all’ Adriatica Infortuni poiché spesso, proprio nelle fasi iniziali, si commettono molti errori che possono pregiudicare irrimediabilmente l’esito finale.

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