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Danno per mancata manutenzione delle strade: come ottenere il risarcimento

Danno per mancata manutenzione delle strade: come ottenere il risarcimento

Il danno viene risarcito solo se causato da insidia stradale; in particolare una buca, un dislivello, un tombino o qualsiasi altro elemento che alteri il manto stradale possono giuridicamente venire qualificati come insidia se presentano i seguenti caratteri:

  • NON VISIBILE
  • NON PREVEDIBILE
  • NON EVITABILE

Soltanto in presenza dei suddetti elementi, è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancanza di manutenzione della strada.

Ad escludere il risarcimento è sufficiente un cartello che presegnali in maniera adeguata la presenza del pericolo, oppure che la strada fosse abitualmente percorsa dal danneggiato e quindi il suo stato ben conosciuto, per cui il danno sarebbe stato evitabile comportandosi con prudenza.

Nessun risarcimento infatti verrà riconosciuto al danneggiato se viene dimostrato che il medesimo conosceva bene la strada e quindi avrebbe potuto evitare il pericolo con l’ordinaria diligenza.

Il concetto è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22419/2017: se il soggetto danneggiato conosce le precarie condizioni della strada, non può pretendere dal comune alcun risarcimento.

IL CASO:

Tizia portava fuori il proprio cane per farlo passeggiare, di notte, lungo una strada nei pressi della propria abitazione, che la medesima precorre quotidianamente e di cui quindi ben conosce lo stato.

La donna cade a causa di un buca, riportando lesioni; pertanto cita in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti ma la domanda viene rigettata in entrambi i gradi di giudizio, rilevando i giudici che la donna abitava nei pressi del luogo del sinistro e percorreva ogni giorno quel tratto di strada, ben conoscendone dunque il cattivo stato di manutenzione e le insidie che lo stesso presentava, “sicché era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto“.

L’ORDINANZA:

la Corte esclude la responsabilità del Comune ex art. 2051 C.c. in quanto è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo…. quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso“.

In conclusione, secondo gli Ermellini, nel caso in esame i giudici del merito hanno correttamente accertato che la donna conosceva l’esistenza della buca e in generale le precarie condizioni della strada, la sua condotta interrompe il nesso di causalità tra la condotta omissiva del Comune ed il danno subito perché “l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto“.

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