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TRASPORTATO RISARCITO SE IL CONDUCENTE È CORRESPONSABILE

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L ’assicurazione del vettore è tenuta al risarcimento del danno nei confronti del terzo trasportato, SALVO IL CASO FORTUITO.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4147/2019 con la quale gli Ermellini, aderendo alla lettura minoritaria dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, hanno chiarito che:

  • CASO FORTUITO: costituisce un limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato. Va inteso in senso giuridico, pertanto in esso si devono ricomprendere anche le condotte umane.
  • CORRESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE: il vettore deve essere almeno corresponsabile nella causazione del sinistro, quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore. Una volta accertata la corresponsabilità del vettore, il suo assicuratore deve risarcire totalmente il trasportato, fatta salva la rivalsa.
  • PROVA DELL’ASSENZA DI REPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE: può essere fornita dal suo assicuratore (che dimostri il caso fortuito), oppure dall’intervento dell’assicuratore di uno dei corresponsabili, che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio, dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato

IL CASO:

In un sinistro stradale con due veicoli coinvolti, decedevano il conducente di una delle autovetture ed uno dei trasportati. Tutti gli altri riportavano lesioni. Venivano inizialmente instaurati vari procedimenti, successivamente riuniti.

In primo grado, il Tribunale accertava una corresponsabilità dei due conducenti, nella misura del 20% a carico del deceduto e 80% in capo all’altro. In secondo grado, veniva dichiarata la responsabilità al 100% in capo al conducente sopravvissuto e la sua assicurazione veniva condannata a risarcire tutti i danneggiati. La Compagnia assicurativa del vettore veniva condannata a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto. Le due Compagnie assicurative, i trasportati sopravvissuti e gli eredi del trasportato deceduto ricorrevano per Cassazione.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Assicurazione del vettore, interpretando letteralmente l’art. 141 Cod. Ass. sulla scorta della considerazione che il legislatore del 2005, con l’art. 141 Cod. Ass., ha creato una mera praesumptio iuris tantum sulla falsariga dell’art. 2054 c. 1 c.c. e non ha reso oggettiva la responsabilità dell’assicuratore del vettore.

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