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Caduta a causa della buca: negato il diritto al risarcimento se si conosce la strada

Caduta a causa della buca: negato il diritto al risarcimento se si conosce la strada

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22419/2017 ha chiarito che chiunque riporti danni a causa della caduta provocata da una buca presente sul manto stradale MA BEN CONOSCEVA LE PRECARIE CONDIZIONI DELLA STRADA, non ha il diritto di essere risarcito dall’ente proprietario/gestore della strada.

In altre parole viene esclusa la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), se viene accertato che il danneggiato USANDO L’ORDINARIA DILIGENZA, avrebbe potuto evitare il danno.

IL CASO:

Una donna cade in una buca mentre porta a passeggio il proprio cane, come ogni giorno, lungo una via cittadina che la medesima conosce bene, percorrendola quotidianamente, ben sapendo che la stessa presenta buche e dissesto per mancata manutenzione da parte del Comune

A causa della caduta, la donna riporta lesioni personali e cita in giudizio il Comune per ottenere il ristoro dei danni subiti assumendo.

La domanda viene respinta sia in primo grado che nel successivo giudizio di Appello, in quanto i Giudici del merito osservavano che la danneggiata abitava nei pressi del luogo della caduta e conosceva benissimo, pertanto, le condizioni dell’asfalto, pertanto la scelta di passeggiare lungo tale tratto di strada con il proprio cane, per giunta di notte, era stata una sua “scelta imprudente”.

LA DECISIONE DELLA CORTE:

La Corte di Cassazione conferma la sentenza di merito escludendo la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. in quanto la decisione “è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo“.

Aggiungono gli Ermellini che nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente accertato che la danneggiata conosceva le cattive condizioni della strada ed in particolare anche la presenza della buca a causa della quale è caduta, pertanto, adottando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto evitare di avventurarsi di notte lungo la strada in questione. Ciò è sufficiente a far venir meno il nesso di causalità tra la condotta del Comune ( che ha contravvenuto agli obblighi di manutenzione) ed il danno subito dalla signora, che conosceva il pericolo, infatti “..quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”.

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