Ad agosto si è finalmente posta la parola fine ad oltre due anni di discussioni in Parlamento e finalmente c’è stato il SÌ alla riforma. Attesi entro un anno i decreti attuativi e le indicazioni da parte dell’Ivass (Istituto di vigilanza sulle imprese).
In breve i punti salienti:
- RISARCIMENTO PER LESIONI PERSONALI: il danneggiato in un sinistro stradale che non ha colpa nella causazione dell’evento e che riporti gravi lesioni a causa dell’incidente, ha diritto sia al risarcimento del danno biologico, sia al risarcimento del danno morale e l’indennizzo si dovrà basare sulle tabelle del Tribunale di Milano.
Il risarcimento del danno non patrimoniale basato sulle tabelle di Milano era già stato pronunciato da sentenze della Corte di Cassazione ma adesso è la legge a confermarlo.
Manca però, nella nuova previsione normativa, una disciplina delle micro-lesioni che sarebbe auspicabile perché spesso i cittadini onesti devono ricorrere al tribunale per ottenere il giusto ristoro, a causa dei tentativi di frode di alcuni disonesti.
- TESTIMONIANZE: la vittima di un incidente deve sin da subito indicare testimoni, già in sede di denuncia del sinistro alla compagnia o nella richiesta di risarcimento danni.
Tempi duri per i testimoni habitué delle aule di Tribunale ed istruiti : se nel corso di una causa compaiono testimoni che hanno già deposto in più di tre cause nel corso dei 5 anni precedenti, il Giudice dovrà segnalarli alla Procura della Repubblica. In realtà esiste già una banca dati dei testimoni presso l’Ivass a cui fanno riferimento gli avvocati delle Compagnie assicurative proprio per controllare i vari nominativi ed eventualmente segnalarli ai Giudici.
- SCELTA DEL CARROZZIERE: il danneggiato, per la riparazione del proprio mezzo incidentato, può liberamente scegliere tra il proprio carrozziere di fiducia e quello convenzionato con la Compagnia, con la possibilità di cedere il credito RCA al carrozziere di fiducia. La norma favorisce il libero mercato e la concorrenza e tutela l’automobilista.
- SCATOLA NERA: le risultanze hanno valore di prova nel determinare la responsabilità di un incidente. Chi monta la “black box” avrà quindi diritto ad uno sconto sulla polizza assicurativa, fissato dall’Ivass ma la norma diventerà effettiva solo con decreto. Sarà sempre il decreto a stabilire nel dettaglio chi dovrà affrontare i costi per l’installazione, smontaggio e gestione della scatola nera, si vedrà quindi in seguito la convenienza effettiva per l’automobilista che accetti di montare a bordo la scatola nera.
- CONTROLLO ALCOLSTOP: previsti, al fine di invogliare gli automobilisti a desistere dal mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici, ulteriori sconti per chi deciderà di equipaggiare la propria autovettura con un dispositivo che ne impedisca la messa in moto se il guidatore è in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di alcool. Anche per tale novità si attende il decreto attuativo, augurandosi che le spese per il montaggio, assistenza e smontaggio del dispositivo non vengano addebitate al proprietario assicurato, cosa che neutralizzerebbe lo sconto.