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Caduta per olio sull’asfalto. Il caso fortuito va provato

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L’ente proprietario della strada ha la responsabilità OGGETTIVA e, se vuole evitare di pagare i danni, deve dimostrare il caso fortuito, ad esempio perché l’olio era presente sul manto stradale da pochissimo tempo prima dell’incidente, per cui non era stato possibile rimuoverlo.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7361/2019

 

IL CASO

un motociclista caduto a causa della presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, chiedeva il risarcimento dei danni al Comune ma la domanda veniva rigettata nel merito perché, secondo i giudici, non si trattava di un’insidia attribuibile alla colpa dell’ente proprietario della strada, di conseguenza veniva considerato provato il caso fortuito, non risultava infatti che l’olio fosse lì da molto tempo, per cui non si poteva ipotizzare colpa dell’amministrazione che non avrebbe potuto rimuoverlo in tempo.

Il danneggiato ricorreva in Cassazione adducendo che sussiste nel caso di specie nesso tra cosa e danno, provato dal danneggiato stesso, pertanto in tal caso è onere del custode, quindi del Comune, fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

LA DECISIONE: la Cassazione accoglie il ricorso sulla base della la regola di riparto dell’onere probatorio ex art. 2051 del codice civile che riguarda la responsabilità “oggettiva”, del tutto indipendente dalla colpa del custode, che è responsabile salvo dimostrazione del caso fortuito.

A parere della Suprema Corte, nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che non sussistessero circostanze di fatto da cui si potesse desumere che l’olio fosse sull’asfalto da un determinato tempo, quindi il danneggiato avrebbe dovuto provare che la macchia fosse risalente da un tempo sufficiente a che l’amministrazione se ne avvedesse ed intervenisse per eliminarla.

I giudici dell’appello avrebbero invece dovuto valutare diversamente perché così facendo hanno ritenuto che spettasse al danneggiato fornire la prova del caso fortuito, onere che invece grava sul danneggiante, nel caso di specie il Comune: la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile grava sul custode, cioè sull’ente proprietario/gestore della strada, che deve provare il caso fortuito, anche per presunzioni.

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