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AUTOVELOX E TUTOR: IL MINISTERO DETTA LE NUOVE REGOLE

velox

Il Ministero dell’Interno ha emanato la direttiva “Minniti” per la disciplina degli strumenti di controllo elettronico della velocità, che ha chiarito molti aspetti circa l’utilizzo di tali apparecchiature:

  1. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PREVENTIVA:

gli strumenti per il controllo elettronico della velocità (autovelox, tutor, telelaser) DEVONO ESSERE SEMPRE PREVENTIVAMENTE SEGNALATI e, se valgono per tutte le corsie, la segnalazione deve essere effettuata in modo da essere visibile in entrambe le direzioni di marcia.

Il segnale deve essere posto ad una distanza minima dall’apparecchio:

– 250 mt. su autostrade e strade extraurbane principali;

– 150 mt. sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento con limite di velocità superiore a 50 Km/h;

– 80 mt. Su tutte le altre strade.

  1. VISIBILITA’: le apparecchiature devono essere sempre ben visibili dall’automobilista ed in particolare:

  • POSTAZIONE CON PRESENZA DI AGENTI DI POLIZIA: gli agenti devono essere in divisa ed affiancati dall’auto di servizio con i colori istituzionali o almeno il simbolo, in modo tale che l’utente della strada possa ricondurla all’organo che procede con l’accertamento.

  • POSTAZIONE SENZA AGENTI DI POLIZIA: deve esserci un segnale su cui sia riportato il simbolo dell’organo di polizia. Gli strumenti di controllo della velocità possono essere validamente utilizzati in tali postazioni solo ad una distanza non inferiore a 1 Km dal segnale del limite di velocità.

  1. OBBLIGO DI APPROVAZIONE PREVENTIVA E TARATURA: tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposti a taratura annuale.

Non possono essere gestiti da società private ma soltanto dalla Polizia Stradale che ne ha la disponibilità esclusiva. I privati possono soltanto eventualmente concedere in leasing alla Polizia Stradale. A società private si può soltanto affidare attività di sviluppo e stampa delle immagini prodotte dagli apparecchi che però devono essere sempre convalidate dalla Polizia Stradale.

  1. PRIVACY: le apparecchiature per il controllo elettronico della velocità possono memorizzare soltanto le immagini che registrano le violazioni dei limiti di velocità e le immagini possono essere conservate esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad applicare le sanzioni e, in caso di ricorso, fino alla sua definizione. Non possono mai essere allegate al verbale ma possono essere rilasciate solo dietro espressa richiesta dell’interessato, ed altri soggetti devono essere oscurati.

Inoltre in caso di rilevamento senza contestazione immediata, il rilevamento non può avvenire con riprese frontali. Diversamente, se vi è contestazione immediata perché sono presenti gli agenti di Polizia, tali riprese possono essere effettuate.

  1. TOLLERANZA: la riduzione della velocità a favore dell’automobilista trasgressore, cd. “tolleranza”, deve essere del 5% del valore rilevato e “minimo” di 5 Km./h, senza arrotondamenti.

  1. SPESE: le spese relative all’accertamento della violazione sono A CARICO DELL’AUTOMOBILISTA CHE LE HA COMMESSE, pertanto gli accertatori le devono indicare analiticamente e devono essere tutte documentate.

  1. TUTOR: la circolare chiarisce in modo specifico l’utilizzo dei Tutor.

  • LUNGHEZZA DEL TRATTO DI STRADA: non possono essere utilizzati su tratti di strada troppo brevi, il tratto di strada su cui possono essere installati e validamente usati, deve avere una lunghezza minima di 500 mt. (se la velocità massima consentita non supera i 60 Km/h) e di 1000 mt. (se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 Km/h);

  • DISTANZA MASSIMA: tra il cartello che lo segnala e l’apparecchio, deve esserci una distanza di 4 Km e non devono esserci né intersezioni né immissioni laterali di strade pubbliche;

CARTELLI PERMANENTI: sono legittimi i cartelli permanenti di segnalazione della presenza dei Tutor, soltanto se in quella strada il controllo è effettivo.

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