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QUANDO L’ ASSICURAZIONE PUO’ AGIRE IN RIVALSA SE E’ IL GUIDATORE A DOVER RISARCIRE LA COMPAGNIA.

rivalsa

Nel caso in cui il conducente assicurato provochi un sinistro stradale per aver violato le norme sulla circolazione, mettendo a rischio la sicurezza pubblica, ad esempio perché si era messo alla guida con la patente scaduta, o ancora sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, passeggeri trasportati più numerosi di quanto consentito, la compagnia assicuratrice provvederà comunque al risarcimento di tutti i danni che il medesimo abbia causato, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Con il termine “rivalsa” si identifica il diritto che le compagnie assicurative hanno di richiedere un rimborso all’intestatario della polizza, dopo aver risarcito i danni causati dal proprio assicurato. Una richiesta di rivalsa è attuabile solo se specificata all’interno del contratto stipulato.

Attualmente le compagnie assicurative stanno provvedendo alla modifica delle clausole relative alla rivalsa, introducendo alcune novità a riguardo; fermo restando che ogni compagnia è libera nella formulazione della polizza Rca, al momento le medesime sono orientate nelle due seguenti  direzioni:

  • ELIMINAZIONE DELLA RIVALSA: ai clienti viene offerta la scelta di mantenere la clausola di rivalsa da alcool ovvero di eliminarla aumentando però il prezzo della polizza.
  • MINORE ONEROSITA’ DELLA RIVALSA:  mantenere la clausola rendendola però meno onerosa per l’assicurato ma solo a determinate condizioni:
  1. RIVALSA SOLO IN CASO DI RECIDIVA: la rivalsa da alcool può essere eliminata se il cliente si trovi nella prima classe di merito e il sinistro oggetto di rivalsa sia il primo provocato dal medesimo in stato di ebbrezza, il conducente assicurato inoltre non deve essere un alcolista cronico.
  2. LIMITI ALLA RIVALSA: le compagnie stanno ponendo limiti alla rivalsa sia di natura economica, sia in termini di esperienza alla guida:

–  LIMITI ECONOMICI : la compagnia può stabilire che la rivalsa non possa essere superiore ad Euro 5.000,00, oppure che la stessa non debba oltrepassare  la soglia del 10% dei danni provocati dal conducente assicurato.

–  LIMITE  DELL’ESPERIENZA DI GUIDA: la rivalsa viene esclusa ogni qualvolta la polizza Rca preveda che tutti possono condurre il mezzo, di contro, la rivalsa opererà in tutti i casi in cui la polizza sia con “guida esperta” perché il conducente è un soggetto neopatentato.

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