Per la validità dell’accertamento delle infrazioni al codice della strada attraverso i rilevatori elettronici della velocità è presupposto imprescindibile l’autorizzazione del Prefetto che deve contenere l’esatta indicazione del luogo in cui deve essere posizionato l’autovelox.
In altre parole gli autovelox possono essere installati nel punto preciso in cui è stato autorizzato il loro posizionamento: devono corrispondere il chilometro, eventualmente il metro se indicato, il lato della carreggiata e la direzione. Diversamente la multa può essere annullata!
Parimenti deve essere annullata la multa se il relativo verbale indichi una direzione di marcia errata della vettura al momento della rilevazione dell’infrazione: ciò infatti costituisce indice che l’autovelox è stato posto nella direzione sbagliata.
Il Tribunale di Isernia, in veste di Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la sentenza n. 119/17 ha confermato l’ annullamento una multa per eccesso di velocità perché il verbale notificato al trasgressore indicava una direzione di marcia diversa da quella effettivamente percorsa perché il dispositivo elettronico per il controllo della velocità, al momento della rilevazione era posizionato nella direzione sbagliata, non corrispondente a quella indicata nell’autorizzazione prefettizia: avrebbe dovuto trovarsi sul lato sinistro della carreggiata, invece era stato installato sul lato destro della stessa, spostato peraltro di un metro rispetto alla posizione autorizzata.
Il Giudice pertanto dichiarava illegittimo l’accertamento elettronico della velocità gestito dal Comune per violazione della legge ed eccesso di potere, accoglieva quindi il ricorso dell’automobilista confermando la sentenza impugnata che annullava il verbale..