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ANCHE SENZA URTO C’ E’ INCIDENTE STRADALE

ebbrezza

BASTA IL RISCHIO POTENZIALE SE CHI GUIDA E’ IN STATO DI EBBREZZA

Il concetto di incidente stradale è sempre stato legato al verificarsi dell’ URTO e quindi di un danno a cose e/o persone.

Di recente la Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità dell’aggravante di sui all’art. 186 comma 2-bis C.d.s. ha attribuito alla locuzione “incidente stradale” un nuovo significato chiarendo che deve essere intesa come “qualsiasi impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale e determini un rischio per la collettività anche solo potenziale” , almeno quando si tratti di sinistro provocato da soggetto che guidava in stato di ebbrezza ( Cass. Pen. sent. n. 38203/2016).

Pertanto,chiunque si ponga alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcool e provochi un incidente stradale, subirà le conseguenze di vedersi raddoppiate le sanzioni, disposto il fermo amministrativo del mezzo e revocata la patente di guida!

L’aggravante verrà applicata dunque in caso di incidente che possa essersi verificato:

  • CON URTO e quindi in caso di danno a cose e/o persone;
  • SENZA URTO ma l’avvenimento sia stato tale da interrompere o turbare il normale svolgimento della circolazione stradale ed anche solo potenzialmente idoneo a determinare un danno o pericolo per la collettività.

Tale idoneità dovrà essere accertata di volta in volta, nel singolo caso concreto, dal Giudice il quale dovrà inoltre accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente ed il sinistro, in quanto non potrà essere soggetto all’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis C.d.s.il conducente che guidi in stato di ebbrezza da alcool se il sinistro sia stato causato da un evento comunque imprevedibile, inevitabile e quindi non riconducibile alle sue condizioni.

Il caso: un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata aveva proposto ricorso sulla base della circostanza che dal sinistro non erano derivati danni a cose e/o persone e che la sua autovettura non aveva invaso la corsia opposta.

La Suprema Corte – sez. penale, con la summenzionata sentenza n. 38203/2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile, sulla base del nuovo e più ampio significato attribuito al concetto di incidente stradale, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

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