L’autovelox deve necessariamente essere collocato sul lato della carreggiata indicato nel decreto prefettizio: se il dispositivo per il controllo elettronico della velocità viene invece collocato sul lato opposto della strada, il verbale elevato a seguito del rilevamento è illegittimo Il chiarimento nell’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 23726/2018, che richiama i principi in materia: l’ ente proprietario della strada ha l’ obbligo di avvisare preventivamente dell’installazione dell’autovelox e di munirsi di un apposito decreto prefettizio che autorizzi l’installazione degli autovelox; il rispetto di tali obblighi rende legittima la contestazione differita delle violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada
IL CASO: agiva in giudizio il proprietario (nella fattispecie una società) di un veicolo multato per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142 Codice della Strada, rilevato tramite un autovelox posizionato sul lato destro della strada, anziché sul lato sinistro, come invece previsto dal decreto prefettizio, al fine di ottenere l’annullamento del verbale di contestazione.
Nel merito i giudici riconoscevano e dichiaravano l’illegittimità del verbale impugnato, proprio sulla scorta dell’accertamento che l’eccesso di velocità era stato rilevato da un dispositivo posizionato sul lato destro della superstrada anziché su quello sinistro. L’ ente proprietario della strada (il Comune) ricorreva per Cassazione.
LA DECISIONE: la Suprema Core ha rigettato il ricorso, confermando la dichiarata illegittimità del verbale da parte del Tribunale, sulla scorta della considerazione che, se il decreto prefettizio autorizza il posizionamento di un autovelox, debitamente tarato ed omologato, lungo una sola carreggiata ed un solo senso di marcia, non si potrà legittimamente accertare eventuali violazioni della velocità tramite un apparecchio posizionato sul senso di marcia opposto: in tal caso verrebbe a mancare un provvedimento autorizzativo, pertanto il verbale sarebbe illegittimo.