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Responsabilità medica: le compagnie assicurative devono partecipare all’ ATP

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L’ Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ha scopo conciliativo, quindi devono prendervi parte anche le Assicurazioni, anche in mancanza di decreto attuativo: infatti l’art. 8 della L. n. 24/2017 (Legge Geli-Bianco) prevede che il danneggiato possa agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti ma debba preventivamente fare ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l’Accertamento Tecnico Preventivo a fini conciliativi, il quale diventa condizione di procedibilità ed a cui sono obbligate a partecipare le parti e le Compagnie Assicurative, come recentemente affermato dal Tribunale di Benevento in un’ordinanza che aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia.

IL CASO:

per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita di alcuni sanitari, il paziente danneggiato esperiva ricorso per ATP che veniva notificato anche alle Compagnie assicurative della struttura sanitaria e dei medici Le Compagnie di assicurazione si costituivano in giudizio eccependo la loro presunta carenza di legittimazione passiva, in quanto l’art. 12 cit. l. n. 24/2017, subordina la possibilità dell’azione diretta nei loro confronti all’emanazione di decreti ministeriali.

LA PRONUNCIA: il giudice ha affermato che, nonostante il danneggiato non abbia ancora la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, a causa della mancanza dei decreti attuativi, la partecipazione delle Assicurazioni all’A.T.P. deve ritenersi, opportuna, necessaria ed obbligatoria, stando alla lettera dell’art. 8 comma 4 della legge Gelli-Bianco, che sancisce appunto l’obbligo, per le Compagnie assicurative, di formulare l’offerta di risarcimento a conclusione della fase conciliativa, oppure di comunicare i motivi per cui ritengono di non poterla o doverla formulare. Altro motivo è quello di evitare di dover procedere ad una nuova consulenza tecnica d’ufficio nell’eventuale successivo giudizio di merito, poiché la mancata partecipazione all’A.T.P. della compagnia di assicurazione renderebbe la C.T.U. non opponibile in sede di giudizio ordinario.

L’ordinanza in discorso precisa che è da ritenere che il legislatore, ha sì subordinato la possibilità dell’azione diretta nei confronti delle Compagnie di assicurazioni delle strutture sanitarie alla emanazione dei decreti ministeriali, ma nel contempo ha voluto prevedere come necessaria la presenza delle Compagnie nell’A.T.P., per garantire che il tentativo di conciliazione venga effettivamente esperito.

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