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SINISTRO AVVENUTO NEI 15 GIORNI DI PROROGA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

tagliando-assicurazione

In caso di sinistro avvenuto nei quindici giorni di proroga della polizza assicurativa, il danneggiato ha pieno diritto al risarcimento del danno, a nulla rilevando il mancato pagamento del premio.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione – II sez. civ. – con sentenza n. 26104 del 19 dicembre 2016 .

La pronuncia ha ad oggetto il ricorso promosso dagli eredi di un operaio deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, precisamente in un cantiere, che avevano agito in giudizio nei confronti della Compagnia assicurativa del responsabile civile, vedendosi respingere la domanda sia in primo grado che in appello.

Le motivazioni del rigetto della domanda risarcitoria si basavano sul presupposto che al momento del verificarsi del sinistro non vi fosse garanzia assicurativa, in quanto, pur essendo il fatto accaduto nei quindici giorni di proroga, la polizza, scaduta il 17 novembre 2003, era stata pagata per la rata successiva il 26 maggio 2004, quando la garanzia non era più operativa.

Il principio è ormai assodato in dottrina in quanto affermato dalla Suprema Corte già con sentenza del 13/10/1975, n. 3310 con cui gli ermellini avevano affermato che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, bensì soltanto dopo il decorso del cosiddetto “periodo di tolleranza” e cioè superati i quindici giorni dalla scadenza; questo principio opera indipendentemente dal pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo dì tolleranza. 

Pertanto la proroga dei 15 giorni costituisce una vera e propria estensione della garanzia, a tutti gli effetti di legge, indipendentemente dal pagamento della rata successiva.

Il principio è stato confermato da numerosissime sentenze di legittimità (n. 25 del 5/01/1981 n. 17 del 08/01/1987, del 3/09/2007 n. 18525, del 13/11/1979 n. 5882, del 01/10/1997 n. 9572 e 06/07/2009 n. 15801).

La sentenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 19 dicembre 2016, n. 26104

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6967/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico legale rappresentante sig. (OMISSIS), nonche’ lo stesso sig. (OMISSIS) personalmente, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA;

intimata –

avverso la sentenza n. 1141/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e statuizione sul contributo unificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008 (OMISSIS), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, (OMISSIS) S.p.A., deducendo che: aveva concluso con la società convenuta una polizza di responsabilità civile il (OMISSIS), con scadenza al (OMISSIS); il (OMISSIS), all’interno di un cantiere dove operava la (OMISSIS) era avvenuto un grave incidente in cui era deceduto il lavoratore (OMISSIS); lo (OMISSIS), quale “titolare della ditta (OMISSIS) s.n.c.” era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato dal giudice penale a versare alle parti civili una provvisionale di Euro 150.000,00 e all’INAIL l’importo di Euro 170.000,00.

Tanto premesso, l’attore chiedeva l’accertamento della validità ed efficacia della polizza e di essere tenuto indenne dall’ (OMISSIS) da tutte le pretese risarcitorie dei terzi.

La società assicuratrice convenuta si costituiva, eccependo che la polizza non era operativa perché scaduta il (OMISSIS).

In corso di causa l’attore sosteneva che il contratto era efficace, in quanto il sinistro era avvenuto entro i quindici giorni dalla scadenza, durante la sospensione ex articolo 1901 c.c., mentre la convenuta evidenziava che il pagamento del premio era avvenuto non nei quindici giorni di sospensione, bensì il 26 maggio 2004, quando la garanzia non era più operativa.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 29 settembre 2010, rilevava che, non trattandosi del pagamento del primo premio bensì di quello dell’annualità successiva, si era verificata la sospensione dell’efficacia del contratto ex articolo 1901 c.c., l’incidente era avvenuto nel termine di ultrattività del contratto ma il pagamento del premio da parte di (OMISSIS) era avvenuto dopo che erano trascorsi sei mesi dalla scadenza, di talché il contratto si era risolto ex lege e rigettava la domanda.

Avverso tale decisione (OMISSIS), in proprio e nella dedotta qualità, proponeva gravame, cui resisteva (OMISSIS) S.p.A..

La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2013, rigettava l’impugnazione e condannava gli appellanti in solido alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito la (OMISSIS) S.r.l. in persona dell’amministratore unico legale rappresentante (OMISSIS) nonché quest’ultimo in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro, rectius cinque, motivi (essendo stata omessa la numerazione in relazione al motivo di cui a p. 16 del ricorso).

L’intimata (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, pur riconoscendo la validità del primo periodo di polizza e che il sinistro si è verificato entro i quindici giorni successivi e, quindi, nel periodo di ultrattività della polizza, “discostandosi da una corretta interpretazione della disciplina in materia, e con ciò traendo delle conseguenze giuridiche che contraddicono la corretta interpretazione della norma”, avrebbe fatto “discendere dagli accadimenti successivi del contratto l’inefficacia anche del periodo di ultrattività del primo periodo, che nell’interpretazione della Corte… verrebbe travolto dalla risoluzione di diritto del contratto conseguente al mancato pagamento del successivo periodo assicurativo”. Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione operata dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con il contenuto dell’articolo 1901 c.c., che prevedrebbe che il primo periodo di vigenza della polizza abbia, dopo la sua scadenza naturale, una ultrattività di quindici giorni e solo dopo tale periodo si determinerebbero gli effetti stabiliti dal secondo comma di detta norma, fermo restando che i quindici giorni di ultrattività sarebbero comunque “sotto garanzia, perché riferiti alla validità del primo periodo, e non alle sorti di quello successivo”.

Tale interpretazione, secondo i ricorrenti, sarebbe confermata da quanto previsto dall’articolo 3 delle condizioni di polizza nonche’ dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di risoluzione del contratto a norma dell’articolo 1901 c.c., comma 3, l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

In conclusione, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente la copertura assicurativa di polizza, “essendosi il sinistro verificato nel periodo di ultrattività del primo periodo di polizza, valido ed efficace, in applicazione della corretta interpretazione dell’art 1901 c.c., dell’articolo 1458 c.c., e dell’articolo 3, comma 2 Condizioni Generali e Particolari di polizza, così come interpretate dalle sentenze di legittimità” richiamate in ricorso.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte già con la sentenza 13/10/1975, n. 3310 ha affermato che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’articolo 1901 c.c., comma 3, nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Tale principio è stato successivamente confermato con le sentenze di legittimità, n. 25 del 5/01/1981, n. 17 del 08/01/1987 (v. anche Cass. n. 18525 del 3/09/2007) e, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le sentenze n. 5882 del 13/11/1979, n. 9572 del 01/10/1997 e n. 15801 del 06/07/2009.

Ritiene la Corte che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi e rileva che nel caso all’esame anche l’articolo 3 delle condizioni generali di polizza, riportato testualmente nell’illustrazione del motivo, è in linea con l’interpretazione operata in questa sede della norma di cui dell’articolo 1901 c.c., comma 2.

2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi proposti.

3. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito l’esame degli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito l’esame degli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione

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