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DANNO DA RITARDO NELLA DIAGNOSI: RESPONSABILITÀ LIMITATA ALL’AGGRAVAMENTO

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Del danno subito dal paziente a causa del ritardo con cui gli è stata diagnosticata la patologia, risponde la struttura sanitaria ma soltanto limitatamente all’aggravamento, non per l’intero.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 514/2020: per gli Ermellini occorre preliminarmente verificare ed accertare lo stato di salute del paziente relativamente al periodo precedente al danno dal medesimo lamentato. La situazione preesistente infatti può costituire “concausa” dell’evento di danno.

Secondo il ragionamento della Corte occorre verificare in pratica la sussistenza o meno di menomazioni precedenti e stabilire se siano concorrenti oppure coesistenti. Per i giudici infatti la distinzione è fondamentale perché le menomazioni concorrenti sono meno gravi se si verificano da sole, mentre sono più gravi se associate ad altre. Invece le menomazioni coesistenti non si modificano o meglio non si aggravano se si presentano unitamente ad altre menomazioni.

Le menomazioni concorrenti sono quindi le più problematiche e quindi, ai fini del risarcimento del danno, vanno valutate partendo dai punti percentuali dell’invalidità permanente del paziente per poi convertire in denaro l’invalidità complessiva e quella preesistente all’illecito. Quest’ultima andrà poi sottratta alla prima. Salva la possibilità del giudicante di ricorrere alla valutazione secondo equità correttiva, se il risultato del calcolo appare iniquo.

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