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Sinistro stradale: prescrizione oltre i due anni se c’è reato

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Il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli si prescrive in 2 anni secondo quanto prescritto dall’art. 2947 co. 2 c.c. Tuttavia, qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e per tale reato sia prescritta un termine di prescrizione maggiore, la prescrizione più lunga si applicherà anche all’azione civile di risarcimento del danno.

 

La prescrizione lunga vale sia per la persona offesa, sia per qualsiasi altro soggetto che abbia subito danni patrimoniali in conseguenza del sinistro.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 26958/2018

IL CASO:

Un ciclista, per evitare un ostacolo, si allargava sulla sinistra, senza prima accertarsi che nessuno sopraggiungesse ed urtava uno scooter. La vicenda sfociava in un giudizio e, nel merito, veniva accertato il concorso di colpa delle parti coinvolte ed il ciclista veniva condannato al risarcimento dei danni nella misura del 50%. La difesa del ciclista eccepisce che l’azione risarcitoria posta in essere dalla controparte sia prescritta per il decorso del termine biennale (art. 2947, co. 2, c.c.), ma i giudici ritengono applicabile la prescrizione più lunga, derivante da reato (art. 2947, co. 3, c.c.). Il ciclista pertanto ricorre in Cassazione lamentando l’erronea applicazione da parte dei giudici di merito, della prescrizione di 5 anni anche all’azione risarcitoria promossa dalla proprietaria del ciclomotore.

 

LA DECISIONE:

la Suprema Corte, in soluzione di continuità con e precedenti pronunce, ha cassato la sentenza impugnata rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ribadendo il principio in base al quale: “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”.

È necessario che sussista un nesso di causalità tra reato e danno, anche se indirettamente, accertato ciò, chiunque sia danneggiato dal reato, purché il danno sia causalmente collegato all’illecito penale, può usufruire della prescrizione ultra-biennale.

L’ORDINANZA:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE 3 

Ordinanza 12 giugno – 24 ottobre 2018, n. 26958

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17738/2017 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO LUNGARINI;

– ricorrente –

contro

C.V., B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1014/2016 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che, con ricorso affidato a cinque motivi, P.B. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in data 22 settembre 2016, che ne accoglieva il gravarne avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città soltanto sul capo della liquidazione delle spese di lite, confermandola quanto alla responsabilità al 50% del medesimo P. per il sinistro stradale del 29 settembre 2003 (allorquando, alla guida della propria bicicletta, entrava in collisione con il ciclomotore condotto da C.V. e di proprietà di B.L.), con condanna dello stesso P. al risarcimento, nella predetta misura del 50%, del danno non patrimoniale patito dalla C. e di quello patrimoniale patito dalla B.;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate C.V. e B.L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata al difensore del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato che:

a) è logicamente prioritario lo scrutinio del quarto motivo di ricorso, attinente all’an debeatur con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., artt. 141, 148 e 148 C.d.S., artt. 342, 347 e 348 reg. esec. C.d.S., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente il concorso di colpa di esso P. nella verificazione del sinistro per cui è causa;

a.1) il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, lungi dal prospettarsi errores in indicando da parte del giudice di appello, si rivolgono critiche (peraltro, incentrate sulla portata del rapporto dei C.C. di cui non si fornisce adeguata specificazione dei relativi contenuti e puntuale localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) all’accertamento di fatto e alla presupposta valutazione probatoria che il giudice del merito ha effettuato per giungere a tale accertamento (ossia alla ritenuta condotta imprudente del ciclista che, per evitare una autovettura in sosta in “doppia fila”, si “allargava verso sinistra senza prestare la dovuta attenzione (senza, cioè, verificare l’eventuale sopraggiungere di autovetture o ciclomotori)”, investendosi, dunque, la quaestio facti rimessa alla delibazione del giudice del merito e insindacabile in questa sede, se non nei limiti della denuncia, in base al paradigma del vigente art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame di un fatto storico decisivo;

b) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 216 e 115 c.p.c., art. 2947 c.c., commi 2 e 3, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile all’azione risarcitoria della B., per il danno patrimoniale al ciclomotore di cui era proprietaria, la prescrizione quinquennale da reato in ragione del danno alla persona (lesioni colpose) patito dalla C., conducente di detto ciclomotore;

b.1) il motivo è manifestamente fondato.

Il giudice di appello ha applicato, nella specie (ossia al pregiudizio patrimoniale subito dalla B. proprietaria del ciclomotore danneggiato nel sinistro per cui è causa), il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, decorrente dal giorno del sinistro (29 settembre 2003, “con la conseguenza che il diritto si sarebbe estinto per prescrizione – ove non fosse stato introdotto il giudizio di primo grado – in data 29.9.2008”), assumendo che detto termine “trova applicazione nei confronti di chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dal reato”, all’uopo richiamando il precedente di cui a Cass. n. 2888/2003.

Il Tribunale, tuttavia, ha equivocato la portata del precedente su cui ha fondato la decisione.

La risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l’altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall’illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell’ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l’unico (più lungo) termine di prescrizione, giacchè la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento”.

Ciò in quanto (come precisato dalla citata Cass. n. 7395/1992) “ricorrono ragioni di praticità e di economia processuale, non potendosi ritenere che la parte colpita dall’evento sia obbligata ad instaurare separati giudizi per il risarcimento dei danni derivati dalla lesione, per la medesima attività antigiuridica, dei suoi diversi beni, l’uno dei quali (l’incolumità personale) è oggetto di quella particolare e preminente tutela che è la penale, e l’altro (integrità delle cose di sua proprietà) costituisce solo illecito civile. Inoltre i legami del processo civile con quello penale si presentano evidenti in più aspetti e, in particolare, per l’onere della parte lesa di seguire il corso del giudizio penale pendente, al fine di evitare la prescrizione, e, soprattutto, per la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, dove la pretesa di risarcimento inerente all’illecito civile non si presenta con carattere di autonomia rispetto a quella di risarcimento del danno specifico derivante dal fatto costituente reato”.

Siffatto principio è stato puntualizzato da Cass. n. 2888/2003, la cui massima ufficiale (Rv. 560725 – 01) deve essere letta in rapporto alla fattispecie oggetto di cognizione e alla motivazione della sentenza stessa, da cui è dato comprenderne l’effettiva portata.

La massima così recita: “In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Fattispecie relativa al danno consistito nelle spese mediche sostenute dai genitori di un minore che aveva riportato lesioni personali a causa di un incidente stradale)”.

La motivazione di Cass. n. 2888/2003 prende le mosse dal principio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata per apportarne “alcune precisazioni”. In particolare (e sintetizzandone le argomentazioni), la sentenza distingue, anzitutto, tra evento di danno e conseguenze risarcibili, eziologicamente collegate al primo in base alla causalità giuridica e secondo il criterio della c.d. regolarità causale: dunque, anche come conseguenze mediate e indirette, in quanto effetto normale dell’evento.

In ragione di ciò, quindi, “il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo…. In questo caso, poichè il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dall’art. 2947 c.c., comma 3, e non dai primi due commi dello stesso articolo…. In altri termini, la predetta norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso”.

La stessa Cass. n. 2888/2003 opera, poi, una esemplificazione per “rendere più chiaro il principio”: “in tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario dell’auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un “danneggiamento colposo” dell’auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni”. Diversamente, il “datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell’invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza patrimoniale dall’evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 3. Se il datore di lavoro è anche proprietario dell’auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio che attiene all’offeso dal reato, potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3”.

La coerente conclusione che Cass. n. 2888/2003 trae nella fattispecie Oggetto di cognizione è, dunque, la seguente: “poichè il danno subito dagli attori, quali genitori del minore danneggiato, per le spese mediche sostenute a seguito delle lesioni riportate nell’incidente stradale, trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (biennale), ma quello di cui al comma 3, dello stesso articolo, non rilevando, ai fini dell’individuazione del fatto, quale causa del danno, la circostanza che i danneggiati non fossero parti offese del reato in questione”.

In continuità con Cass. Cass. n. 2888/2003 va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto:

“in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”.

Un siffatto principio non è contraddetto da quello enunciato da Cass. n. 16481/2017 (così massimata: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Nella specie, un’amministrazione pubblica aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura pari agli emolumenti inutilmente versati ad un proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, conseguenti ad un sinistro stradale in cui quest’ultimo era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali)”, giacchè proprio l’evidenziata fattispecie dà contezza del collegamento eziologico, nei termini anzidetti, tra fatto-reato e conseguenze risarcibili invocate dal terzo danneggiato.

c.d.e.) con il secondo, terzo e quinto mezzo sono veicolate critiche inerenti alla liquidazione dei danni al ciclomotore;

c.d.e.1) tutti detti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, attinente alla prescrizione del diritto della B. al risarcimento del danno patrimoniale concernente proprio il danneggiamento al ciclomotore di sua proprietà;

che va, difatti, osservato che la sentenza di appello ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione era stata rigettata dal primo giudice “in ragione del riscontro degli estremi del reato di lesioni personali colpose da circolazione stradale, per le quali il termine di prescrizione è di cinque anni decorrente dal giorno del sinistro (ossia dal 29.9.2003, con la conseguenza che il diritto si sarebbe estinto per prescrizione – ove non fosse stato introdotto il giudizio di primo grado – in data 29.9.2008”);

che, avendo il giudice di secondo grado espressamente ritenuto che operasse il termine quinquennale, senza alcuna interruzione, dalla data del sinistro, era onere delle appellate, attuali intimate, impugnare in questa sede, con ricorso incidentale condizionato (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 22095/2017), la statuizione in ordine ad eventuali diverse ragioni di inoperatività della prescrizione (come, ad es., eventuali utili interruzioni della stessa); ciò che, invece, è mancato;

che va, dunque, rigettato il quarto motivo di ricorso, accolto il primo e dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quinto;

che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va deciso nel merito (art. 384 c.p.c.), con il rigetto della domanda proposta da B.L. di risarcimento del danno patrimoniale;

che, in ragione della peculiarità della questione esaminata e del parziale accoglimento del ricorso, sussistono le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 


accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale a proposta da B.L.;

spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità interamente compensate. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2018.

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