Se il danneggiato a causa di un sinistro stradale, che ha diritto al risarcimento, percepisce indennità da parte di istituti previdenziali, l’importo delle provvidenze dovrà essere sottratto alle somme risarcitorie.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 526/2020 richiamando il proprio precedente: sentenza n. 7774/2016.
I giudici della suprema Corte hanno precisato inoltre che la liquidazione del danno patrimoniale a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, è possibile soltanto se venga accertato che tali spese siano state effettivamente sostenute.
Al danno patrimoniale considerato (relativo alle spese di assistenza domiciliare) il giudice deve detrarre eventuali indennità di accompagnamento e gli eventuali benefici ricevuti dal danneggiato in forza dalla legislazione regionale relativa all’assistenza domiciliare.