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Indennizzo per danno da vaccino obbligatorio: chi ne ha diritto e come richiederlo

Indennizzo per danno da vaccino obbligatorio: chi ne ha diritto e come richiederlo

Negli ultimi mesi il tema delle vaccinazioni in genere ed in particolare delle vaccinazioni obbligatorie nei bambini ha fatto molto discutere l’opinione pubblica e riempito le pagine dei quotidiani, balzando alla cronaca anche per le polemiche suscitate dalla recentissima Legge n. 119/2017 già entrata in vigore che contiene l’obbligo di vaccinazione con differenti sanzioni in caso di inottemperanza:

  • per i bambini da 0 a 6 anni: l’obbligo vaccinale è condizione di ammissibilità all’asilo nido ed alle scuole dell’infanzia;
  • per bambini e ragazzi da 6 a 16 anni: previste sanzioni pecuniarie.

QUALI VACCINI SONO ORA OBBLIGATORI:

  • antiepatite B;
  • anti-tetano;
  • anti-poliomielite;
  • anti-difterite;
  • anti-pertosse;
  • anti- Haemophilus influenzae di tipo b;
  • anti-morbillo;
  • anti-rosolia;
  • anti-parotite

Senza voler entrare nel vivo della discussione pro o contro i vaccini, è doveroso ricordare che numerosi casi di DANNO DA VACCINO si verificano ogni anno anche nel nostro Paese.

Fermo restando che la tutela della salute è un diritto fondamentale ed imprescindibile, costituzionalmente garantito, di cui va comunque considerato anche il valore sociale che assume nei confronti della collettività, laddove si voglia evitare il contagio di malattie che possono risultare letali.

La nostra Costituzione tutela ampiamente il diritto alla salute ed infatti l’art. 32 Cost. recita: “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Prevista comunque anche una riserva di legge, che contempera il diritto del singolo e quello della collettività, in attuazione della quale il Ministero della Salute ha previsto la vaccinazione obbligatoria per talune malattie ritenute pericolose per la collettività in caso di contagio.

Con la consapevolezza del possibile nocumento che si può arrecare ad un soggetto cui viene somministrato un vaccino, è stata emanata la legge n. 2010/1992, al fine di prevedere e disciplinare l’indennizzo in favore di soggetti danneggiati a causa di VACCINAZIONI OBBLIGATORIE ( ed anche a causa di trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

Era doveroso prevedere tale indennizzo in quanto, se la tutela della salute della collettività, essendo garantita costituzionalmente, comporta l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ciò “non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva….ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi ad essi si è sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità”. (così Corte Cost. sent. n. 27/1998).

AVENTI DIRITTO:

  • soggetti che, a causa delle vaccinazioni obbligatorie per legge, abbiano riportato lesioni da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica;
  • soggetti che abbiano riportato i medesimi danni perché venuti in contatto con persona vaccinata;
  • soggetti che abbiano subito danni da vaccini non obbligatori ma raccomandati dalle autorità sanitarie (che inizialmente erano rimasti privi di tutela perché esclusi dall’indennizzo)

COME RICHIEDERE L’INDENNIZZO:

l’art. 3 della L. n. 210/90 stabilisce che per ottenere l’indennizzo occorre presentare domanda al Ministero della Sanità entro il termine perentorio di anni 3, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno, in base alla documentazione medica specificata nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Deve certamente sussistere NESSO CAUSALE tra l’inoculamento del vaccino ed il danno subito dal richiedente (cfr. Cass. sent. n. 6266/2014). L’ indennizzo consiste in un ASSEGNO NON REVERSIBILE al danneggiato ma, in caso di suo decesso, i soggetti a carico hanno diritto ad un ASSEGNO UNA TANTUM.

La legge n. 229/2005 ha previsto anche un ulteriore indennizzo consistente in un ASSEGNO VITALIZIO MENSILE che deve essere corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai suoi congiunti che gli prestino assistenza in maniera prevalente e continuativa.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO:

i soggetti interessati potranno anche chiedere il risarcimento del danno subito a causa del vaccino in quanto indennizzo e risarcimento possono essere richiesti cumulativamente avendo presupposti differenti. Infatti l’indennizzo trae origine dalla solidarietà sociale, il risarcimento del danno invece dall’accertamento della responsabilità dell’amministrazione, sia essa dolosa o colposa.

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