Le apparecchiature elettroniche utilizzate per fotografare le autovetture che passano al semaforo rosso, devono essere omologate e sottoposte a taratura periodica, altrimenti quanto da esse rilevato non potrà essere utilizzato per contestare le violazioni agli automobilisti. Questo perché la mancanza di verifiche periodiche sul corretto funzionamento dell’apparecchio, comportano la mancanza di garanzia circa l’affidabilità dello stesso. È quanto affermato dal Giudice di Pace di Vercelli con recente sentenza di febbraio 2020.
IL CASO: un automobilista veniva multato per passaggio al semaforo rosso rilevato e fotografato da apparecchiatura che il medesimo dimostrava non essere stata omologata con decreto del MIT, contrariamente quindi a quanto prescritto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015, con la quale ha stabilito espressamente la necessità della omologazione, altrimenti lo strumento non è validamente utilizzabile..
LA DECISIONE: il Giudice ha annullato il verbale, sulla scorta delle seguenti considerazioni: la taratura e le verifiche periodiche sono indispensabili al fine di salvaguardare da un lato gli interessi dei cittadini alla difesa e certezza dei rapporti giuridici, dall’altro quelli dello Stato di agire per la sicurezza della circolazione e tutela degli interessi degli utenti della strada. Peraltro non era presente nessun agente accertatore. Quindi nel caso in esame poiché l’apparecchiatura non è stata sottoposta ad omologazione e ha rilevato il passaggio con lanterna semaforica segnalante il rosso in modo automatico, senza la presenza di un agente che ne abbia accertato il corretto funzionamento, pertanto i rilevamenti non possono essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione, di qui l’annullamento del verbale.