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Responasbilità medica: infezione ospedaliera e danno iatrogeno

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L’azienda sanitaria risponde a titolo di danno iatrogeno per l’infezione post operatoria contratta dal paziente ricoverato e risolta in quanto superficiale, che ha determinato però un allungamento iatrogeno della malattia ma non ha comportato postumi permanenti. (Tribunale di Savona. Sentenza del 18 febbraio 2018).

Va innanzitutto chiarito cosa debba intendersi per danno iatrogeno: si tratta del pregiudizio alla salute provocato da colpa del medico e che ha come effetto l’aggravamento di una lesione preesistente. Il danno iatrogeno sussiste quando di verifichi una determinata successione causale:

  1. Lesione della salute

  2. Intervento di un medico per farvi fronte

  3. Errore del medico

  4. Aggravamento o mancata guarigione della lesione iniziale

IL FATTO: un paziente che aveva contratto sepsi post operatoria a seguito di intervento chirurgico, per le fratture riportate a causa di un sinistro stradale, conveniva in giudizio la ASL al fine di ottenere il risarcimento del danno. La ASL si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Veniva svolta CTU dalla quale è risultato che “la patita infezione … è stata superficiale e si è di fatto risolta rimuovendo i mezzi di sintesi, non essendo mai documentata ad esempio una diagnosi di infezione profonda (osteomielite in primis)…È pacifico che in esito all’intervento eseguito presso la convenuta A.S.L. si sia avuta una complicanza settica: se da un lato risulta eseguita correttamente la profilassi antibiotica prevista per casi consimili, è innegabile che tale complicanza sia conseguenza e comunque dovuta al gesto chirurgico subito, essendo parimenti impossibile reputarla come causa dell’iniziale sinistro stradale.

– stante il fatto dunque che la patita infezione è quindi “da attribuire” alla convenuta ASL, ne discende sul versante contrattuale un danno risarcibile con indubbio prolungamento della malattia…”

LA DECISIONE: il Tribunale ha accertato e dichiarato la responsabilità per i fatti di causa dell’ ASL che condanna al risarcimento dei danni in favore dell’attore, con condanna alle spese.

La domanda attorea è infatti stata ritenuta fondata, sussistendo un danno, dovuto alla infezione conseguente l’intervento, che ha determinato un allungamento iatrogeno della malattia non ha comportato il riconoscimento di alcun postumo permanente da attribuire alla convenuta ASL, trattandosi di danno autonomo e ben determinato.

LA SENTENZA:

RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I.- Il signor G.G. ha convenuto in giudizio l’ASL 2 Savonese chiedendone l’ accertamento della responsabilità in conseguenza della sepsi post operatoria derivata dall’intervento chirurgico eseguito in data 09.03.2011 presso l’U.O. Traumatologia dell’Ospedale di Savona con conseguente risarcimento del danno che quantificava in euro 17.080,59.

A sostegno della domanda assumeva:

– il 4 marzo 2011,a seguito investimento mentre attraversava sulle strisce pedonali, aveva subito svariate fratture;

– ricoverato presso l’ Ospedale savonese, era sottoposto ad intervento chirurgico con stabilizzazione e riduzione della frattura mediante utilizzo di un filo di Kirshner venendo dimesso il 14 marzo seguente;

– successivamente si era recato presso l’ Ospedale di Acqui Terme ove gli veniva rimosso il mezzo di sintesi e praticata terapia antibiotica;

– nella vertenza introdotta per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’ investimento il Tribunale aveva nominato un consulente tecnico d’ ufficio che aveva accertato i postumi permanenti conseguenti al sinistro nella misura dell’ 11 % del danno biologico;

– il consulente aveva specificato “di essi sono ascrivibili al sinistro de quo danni in postumi quantificati nella percentuale dell’ otto per cento mentre il danno differenziale dal nove all’ undici per cento è imputabile alla sepsi post operatoria derivata dall’ intervento chirurgico eseguito presso l’ U.O. Traumatologia dell’ Ospedale di Savona”;

– il responsabile dell’ investimento era stato condannato al risarcimento del danno che era stato liquidato considerando il danno biologico nella percentuale dell’ 8%;

– poiché il CTU aveva quantificato un aggravamento delle lesioni conseguente all’ infezione post operatoria, era quindi dovuto l’ ulteriore risarcimento a titolo di “danno differenziale” che indicava in euro 17.080,59;

– tale importo risultava dal danno biologico pari all’ 11 % (euro . 22.248,00), maggiorato del 33% a titolo di personalizzazione del danno (euro . 7341,84) con detrazione del danno biologico di euro 12.509,25 liquidato in sentenza.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l’ Asl chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudizio era istruito documentalmente e con l’ esecuzione di una consulenza tecnica d’ ufficio affidata al dr. S. di Milano.

All’ udienza del 13 ottobre u.s. le parti precisavano le conclusioni nei termini sopraindicati e la causa era posta in decisione.

II.- Non deve essere disposta alcuna rinnovazione della consulenza medico legale avendo il dr. S. compiuto esaurientemente gli accertamenti demandati riscontrando anche le osservazioni formulate dal consulente dell’ attore.

Il CTU, invero, all’ esito di accertamenti posti in essere nel contraddittorio delle parti, ha ritenuto che: “la patita infezione [a seguito dell’ intervento chirurgico presso l’ Ospedale savonese N.D.R.] è stata superficiale e si è di fatto risolta rimuovendo i mezzi di sintesi, non essendo mai documentata ad esempio una diagnosi di infezione profonda (osteomielite in primis). E lo stesso dottor D. [il consulente di parte attrice N.D.R.] non porta elementi tecnici a supporto della propria tesi di un “aggravamento iatrogeno”.

Il dr. S.ha suffragato tali conclusioni considerando:

“- Si conviene con il collega D. [il CTU nominato dal Tribunale nella vertenza relativa ai danni subiti a seguito dell’ investimento stradale N.D.R.] che il danno complessivo riportato dal G.G. (componente dell’incidente e componente relativa alla complicanze settiche) sia valutabile in un 11% con riferimento al danno biologico.

– È pacifico che in esito all’intervento eseguito presso la convenuta A.S.L. si sia avuta una complicanza settica: se da un lato risulta eseguita correttamente la profilassi antibiotica prevista per casi consimili, è innegabile che tale complicanza sia conseguenza e comunque dovuta al gesto chirurgico subito, essendo parimenti impossibile reputarla come causa dell’iniziale sinistro stradale.

– stante il fatto dunque che la patita infezione è quindi “da attribuire” alla convenuta ASL, ne discende sul versante contrattuale un danno risarcibile con indubbio prolungamento della malattia: tale danno iatrogeno può essere così quantificato: IT di 8 giorni in forma assoluta, IT mediamente al 75% di giorni 30, IT al 50% di giorni 30 ed IT al 25% di giorni 30. Per quanto attiene invece ai postumi permanenti, la situazione menomativa attuale è “favorevole” o comunque sovrapponibile a quella che si può osservare in casi di fratture consimili in assenza di complicanze: ed ancora, le attuali obiettivate limitazioni funzionali trovano spiegazione anche in dati strumentali patologici (mi riferisco ad esempio ad una radiografia del 28/3/2011, in costanza di ricovero ad Acqui Terme che riportava”…modesto ispessimento dei tessuti molli sul versante perimalleolare esterno. Esostosi calcaneale plantare, entesopatia inserzionale calcifica calcaneale posteriore…”): trattasi di dati certamente patologici, in grado di rendere ragione di dolore e limitazione funzionale ma certamente non rapportabili alla occorsa complicanza settica. Ovvero, si ritiene che non sussistano postumi permanenti da attribuire alla convenuta ASL2 [enfasi sull’ originale N.D.R.].

– Ne discende che non è tecnicamente sostenibile alcun aggravamento iatrogeno del quadro.

In sintesi (conclude il dr. Scaglione) LA INFEZIONE DIAGNOSTICATA …E’ DA LEGARSI CAUSALMENTE CON IL GESTO CHIRURGICO ESEGUITO A SAVONA UN DATA 9/3/2011;….TALE INFEZIONE HA DETERMINATO UN ALLUNGAMENTO IATROGENO DELLA MALATTIA, COME PIU’ SOTTO SI DIRÀ… IL QUADRO MENOMATIVO OGGI OSSERVATO E’ ASSOLUTAMENTE COMPATIBILE CON I NORMALI ESITI DI UN SINISTRO STRADALE CON LE LESIONI INIZIALMENTE DOCUMENTATE IN PS: E PUR IN ASSENZA DELLA PATITA INFEZIONE… A SEGUITO DELLA COMPLICANZA DI CUI SOPRA SI E’ AVUTO UN AGGRAVAMENTO COSI’ ARTICOLATO 8 GIORNI AL 100%, 30 AL 75%, 30 al 50% E 30 AL 25%.

Come da indicazioni (prosegue sempre il CTU) ho inviato alle parti quanto sopra: e nulla ne ho ricevuto in replica dai convenuti, mentre il dottor D. mi fa pervenire quanto allegato e che qui riporto nelle parti salienti.

“Gentilissimo CTU … dal quesito si evince che il giudice ritiene la possibilità di un danno differenziale tra il “totale” e quanto derivante dalla infezione nosocomiale come da Te considerata. Pertanto a mio avviso la Tua consulenza dovrebbe non dire quanto sia il danno percentuale derivante dalla complicanza settica, ma bensì quanto il danno sia stato modificato in peius dalla stessa. Se è vero che il CTU dottor D.M., nominato dal Signor Giudice, ha valutato il danno all’undici percento e se è intenzione del Signor Giudice di considerare quanto strettamente di competenza traumatica l’otto percento il quesito chiaramente chiede se il tre percento è congruo all’aggravamento del danno derivante dalla responsabilità della USL in quanto la nota infezione ha modificato la storia clinica del caso. Da quanto tu scrivi risulterebbe pertanto che il danno dell’undici percento è solamente attribuibile al trauma. Nel mio interesse poco cambia perché il danno allora sarà risarcito completamente da primo intervenuto. Dal punto di vista medico legale però, stante le richieste della parte avversaria, ritengo che Tu non abbia risposto al quesito, non facile , se il danno sarebbe stato diverso all’attuale. Ritengo al di la di ogni ragionevole dubbio, che la infezione nosocomiale ha invece rallentato i processi riparativi e ha aggravato i postumi riscontrati che sono stati correttamente valutati da CTU precedente, in scienza e coscienza nota; il quale ha compiutamente risposto senza opposizioni che il danno attuale è dell’undici percento. la tua relazione, in definitiva carente di questo aspetto a mio modesto avviso sostanziale, attribuisce alla infezione solo una temporanea maggiore e conferma il danno all’undici percento”.

Ed inoltre, ad integrazione integrazione/specificazione di quanto sopra, a breve distanza il collega attoreo D. mi fa pervenire tali ulteriori note:

“gentile CTU per meglio specificare il mio pensiero in merito, al fine di non essere frainteso, affermando che nulla cambia intendo solo in merito al valore percentuale del danno, ma cambia moltissimo in termini risarcitori; infatti il non considerare quanto dovuto (tre%) come già specificato dal CTU de M. ci priva di una importante quota di danno se tu condividi ,come da te detto, le conclusioni del CTU, dovresti considerare solo quanto è il danno nosocomiale che ha inciso sui postumi permanenti. la tua relazione risulterebbe pertanto carente e contraddittoria”.

Orbene, per parte mia a tali note così replico: è un fatto che sia occorsa la infezione: e la stessa ha determinato la necessità di un ricovero in più e la rimozione (anticipata) dei mezzi di sintesi: e quindi siamo tutti d’accordo che la inabilità temporanea è stata prolungata.

Il motivo del contendere è circa la sussistenza dei postumi.

Ad avviso mio – ed in realtà anche del dottor D., CTU in procedimento parallelo- la obiettività attuale porta a dover riconoscere 11 punti percentuali: mi domando in che cosa si concretizzi l’aggravamento e come lo stesso possa essere da un punto di vista tecnico motivabile.

Infatti, la patita infezione è stata superficiale e si è di fatto risolta rimuovendo i mezzi di sintesi, non essendo mai documentata ad esempio una diagnosi di infezione profonda (osteomielite in primis). E lo stesso dottor D. non porta elementi tecnici a supporto della propria tesi di un “aggravamento iatrogeno”.

III.- Nel merito la domanda è fondata nei limiti appresso indicati.

Come già indicato in precedenza, il consulente tecnico d’ ufficio ha confermato l’ esistenza di un danno biologico non dovuto all’ investimento subito dello sfortunato signor G.G., ma, effettivamente, dalla infezione conseguente all’ intervento chirurgico eseguito nell’ ospedale savonese.

Tale danno – per dirla con le parole dr. S. – “ha determinato un allungamento iatrogeno della malattia” e differentemente da quanto opinato dal dr. D.M. nella consulenza eseguita in altro giudizio -e, quindi, non opponibile alle parti in causa- non ha comportato il riconoscimento di alcun postumo permanente “da attribuire alla convenuta ASL”.

Tale danno -contrariamente a quanto sostenuto dall’ ASL- è quindi autonomo e ben determinato.

Tale danno deve essere, quindi, risarcito non rilevando le considerazioni eventualmente svolte dal dr. D.M. in altra vertenza.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’ attore il danno va risarcito applicando i parametri di legge e le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

La c.d. riforma BALDUZZI (Legge n. 189/2012) all’art. 3, comma 3, invero, ha esteso l’applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (lesioni micropermanenti) anche al risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria.

Il danno, quindi, considerando l’ esito degli accertamenti peritali va liquidato in euro 2.661,91 sulla base del seguente conteggio:

omissis

IV.- La statuizione sulle spese processuali segue il criterio della soccombenza considerando la somma riconosciuta all’ esito del giudizio.

Dette spese vanno liquidate in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, ritendo il valore della causa pari alla somma liquidata all’ esito del giudizio (inferiore a quella indicata nella domanda), parametri minimi.

Le spese di C.T.U., già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico del ASL 2 DI SAVONA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1.- dichiara la responsabilità per i fatti di causa dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA che condanna al risarcimento dei danni in favore dell’attore che liquida in euro 2.661,91 con gli interessi legali decorrenti dalla data odierna al saldo;

2.- condanna il ASL 2 di SAVONA al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell’ attore in euro 264,00 per esborsi, euro 1.378,00 per compensi al difensore oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;

3.- pone le spese di CTU, già liquidate con provvedimento nel corso del giudizio, definitivamente a carico dell’ ASL 2 di SAVONA

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso il 18 febbraio 2018.

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