Il telelaser, come anche tutte le altre apparecchiature per il controllo elettronico della velocità o l’accertamento di altre violazioni del codice della strada (ad es. il passaggio con il semaforo rosso) devono essere periodicamente sottoposti a controlli e taratura.
Tale obbligo, a pena di nullità del verbale di contestazione, è stato sancito e ribadito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.
Di recente il Giudice di Pace di Bassano del grappa, con sentenza n. 271/2017, ha affermato anche la necessaria distinzione tra soggetto che effettua i controlli e le tarature e soggetto controllato: “chi produce l’apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara e cioè sia soggetto controllore che soggetto controllato”.
IL CASO: un automobilista che aveva ricevuto un verbale di contestazione per violazione rilevata tramite telelaser, proponeva ricorso avverso il verbale, assumendo la illegittimità dello stesso in quanto l’apparecchiatura era stata prodotta da un’azienda che si era occupata anche dei controlli e della taratura, circostanza emersa nel corso del giudizio in quanto dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente risultava appunto che la taratura era stata effettuata dall’azienda produttrice del telelaser.
LA DECISIONE: il giudice, rilevata ed accertata l’identità tra il controllore ed il produttore, accertato inoltre che il produttore non era neanche accreditato presso il sistema nazionale per la taratura, accoglieva il ricorso del conducente annullando il verbale di contestazione in quanto non raggiunta la prova della valida taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento, e perché non validamente accertato l’eccesso di velocità contestato al ricorrente.