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AUTOVELOX FUORI CITTA’

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L’infrazione può essere legittimamente rilevata attraverso autovelox solo se l’autovelox è stato autorizzato dal Prefetto.

Con la sentenza n. 26441/2016 la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito le questioni riguardanti i numerosi ricorsi avverso le multe elevate a seguito di infrazioni, rilevate attraverso gli autovelox fissi, posti sulle strade extraurbane secondarie (cioè strade a carreggiata unica, con almeno una corsia per ogni senso di marcia e banchine laterali) e senza la presenza di agenti delle forze dell’ordine.

Infatti, alla luce della detta sentenza, l’infrazione può essere legittimamente rilevata attraverso dispositivi autovelox fissi, anche in momenti in cui non siano presenti le forze dell’ordine, ma SOLO SE L’IMPIANTO SIA STATO AUTORIZZATO CON DECRETO DAL PREFETTO.

In caso di mancato decreto del prefetto, quindi, la multa sarà annullabile in caso di proposizione e successivo accoglimento del ricorso.

Lo scopo dell’autovelox infatti, come chiarito con la pronuncia in discorso dalla suprema Corte, è quello di garantire la sicurezza sulle strade, non già di legittimare glie enti proprietari e/o gestori delle strade a “fare cassa”.

In pratica il Prefetto, prima di autorizzare la postazione fissa dell’autovelox deve procedere alla valutazione di una serie di fattori quali: la pericolosità effettiva del tratto di strada su cui l’ente gestore della stessa intende installare l’apparecchiatura, nonché la densità del traffico e le condizioni meteorologiche prevalenti nella zona.

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