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Incidente provocato da cane randagio: il comune è sempre responsabile?

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Il danneggiato in occasione di sinistro stradale, causato da cane randagio, che intenda ottenere risarcimento dal Comune, deve dimostrarne la colpa.

Infatti, per affermare la responsabilità del Comune non è sufficiente che l’ente venga annoverato dalla legge regionale tra i soggetti tenuti a contrastare il randagismo, sarà il danneggiato a dover provare la colpa del Comune nel caso concreto perché il fatto dell’attraversamento della strada da parte di cane randagio è prevedibile. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31957/2018

IL CASO: un automobilista riportava lesioni personali a causa di sinistro provocato dall’impatto dell’autovettura con un cane randagio. La vittima chiamava in causa la Provincia per il risarcimento dei danni ma la stessa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. L’automobilista allora citava in giudizio il Comune. Il giudice rigettava la domanda attorea ritenendo non responsabili né la Provincia né il Comune, avendo peraltro quest’ultimo dimostrato di aver diligentemente e correttamente assolto il dovere di vigilanza sui cani randagi.

Il danneggiato allora ricorreva in appello, all’esito del quale il giudice riteneva responsabile il Comune per avere adeguatamente dimostrato di avere adempiuto l’obbligo di contrasto del randagismo, con condanna al risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali.

Il Comune ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: il ricorso veniva accolto con rinvio al Tribunale sulla base delle seguenti considerazioni: “ La giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe ha preteso che il danneggiante si facesse carico dell’onere di individuare non in astratto, bensì in concreto, il comportamento colposo ascritto all’amministrazione comunale. Non basta, infatti, che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto …avente il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi …occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva”. Sarà il giudice del rinvio a dover accertare se, in base al caso concreto ed alle circostanze specifiche, il danno si sarebbe evitato con uno “sforzo ragionevole”, anche considerando che l’impatto tra il cane randagio e la vettura del danneggiato è avvenuto fuori dal centro abitato.

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