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RCA Low Cost: attenzione alle truffe on-line

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Il Web pullula di proposte per polizze RCA a basso costo, molto accattivanti, anche perché si possono stipulare e pagare rapidamente e direttamente on-line, evitandosi lo scomodo di entrare in un’agenzia Assicurativa. Una leggerezza che si può pagare a caro prezzo, vedremo il perché.

La parola d’ordine è quindi INFORMARSI.

Viviamo nell’epoca dell’informazione, eppure molti si lasciano ancora trarre in inganno senza effettuare i debiti controlli.

Per evitare di incorrere in una truffa, basta accedere al sito dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e verificare quali siano realmente le Assicurazioni in regola e quali invece quelle non autorizzate e quindi assolutamente da evitare. È bene quindi accertarsi che la compagnia assicurativa sia autorizzata dallIVASS per operare nel ramo della commercializzazione di polizze RCA e che gli intermediari assicurativi siano regolarmente iscritti al RUI.

Vale la pena “perdere” un po’ di tempo per le opportune verifiche per risparmiarsi gravissime conseguenze, infatti:

  • In caso di controlli da parte degli agenti: se l’assicurazione è fittizia, si rischiano la multa da Euro 848,00 a Euro 3.393,00 e la confisca del mezzo (art. 193 Codice della Strada) *

Ci sono comunque 30 giorni di tempo per mettersi in regola ed ottenere, così, la restituzione del veicolo e la riduzione della multa.

  • In caso di sinistro stradale: se si provoca un incidente, si rischia di dover pagare di tasca propria tutti i danni e, in caso di incidente con lesioni personali, o peggio, se l’incidente è mortale, il rischio è di dover sborsare di tasca propria risarcimenti milionari.

Nessun problema di tutela per chi è vittima di incidente provocato da veicolo assicurato con compagnia fasulla, in quanto in tal caso interverrà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

* “2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393.

  1. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.”

L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria è in capo alla persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso.

In caso di un “disegno” criminoso dove più persone concorrono all’illecito, ricade su ognuna di esse la sanzione pecuniaria civile. Per la falsificazione delle scritture private la c.d. “forbice” va da Eu 200,00 ad Eu 12.000.

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