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Novità risoluzione stragiudiziale controversie assicurative

Novità risoluzione stragiudiziale controversie assicurative

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/97, che introduce significative novità nella disciplina in materia assicurativa, tra cui la RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE tra clienti e compagnie assicurative. Il modello verrà improntato su quello dell’Arbitro utilizzato nel settore bancario (ABF) e finanziario (ACF).

Per i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’IVASS è previsto l’obbligo di aderire a queste procedure di risoluzione extra-giudiziale, affidati proprio ad IVASS e Consob i poteri di vigilanza e controllo.

Alla luce della riforma, dovranno essere apportate modifiche per raccordare Codice delle Assicurazioni, Codice del Consumo e disciplina della mediazione assistita.

In particolare occorrerà modificare:

  • il Codice del Consumo ed in particolare gli artt. 141 e 141-octies, per inserire l’IVASS tra le Autorità competenti in materia di risoluzione alternativa delle controversia (ADR);
  • il Codice delle Assicurazioni inserendovi un nuovo articolo, il 187 – ter intitolato “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”

Nell’ambito RC Auto la soluzione extra – giudiziale delle controversie, che dovrebbe essere attuato in modo tale da ottenere risultati in maniera più rapida ed economica, può comportare come vantaggio, a fronte di un alleggerimento del lavoro e dei costi del contenzioso giudiziario, effetti positivi sui premi assicurativi.

LA DIRETTIVA UE: l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 intitolato “Risoluzione stragiudiziale delle controversie” prevede quanto segue:

“1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva”.

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