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Sinistro stradale: bisogna provare i danni, il CID non basta

In caso di incidente, se si compila il CID, l’indicazione dei danni in esso contenuta non basta a provare la loro effettiva entità: il danneggiato dovrà comunque dimostrare l’ammontare dei danni subiti.

 

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20382/2018

IL CASO:un’automobilista coinvolto in un sinistro stradale cedeva il proprio credito ad un carrozziere che conveniva in giudizio l’altro automobilista e la sua Compagnia assicurativa

per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla vettura in conseguenza del sinistro. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello, per avere i Giudici rilevato l’infondatezza della domanda risarcitoria. Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il modello CID costituisce soltanto “presunzione” e ritenendo valide le conclusioni dei giudici di merito: l’istanza risarcitoria del carrozziere, infatti, non era stata adeguatamente supportata da concrete prove relativamente al danno subito dall’autovettura, basandosi esclusivamente sul contenuto del CID Sul modello CID era riportata la dicitura “tamponamento”, ciò non permetteva in alcun modo di collegare con il sinistro i danni lamentati e richiesti dal carrozziere.

Inoltre il ricorso in Cassazione nulla dice sul contenuto effettivo del modello CID, né se esso sia stato messo a disposizione della Corte.

Nel ricorso manca anche la contestazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui viene eccepito che dalla documentazione prodotta dall’appellante non si poteva dedurre alcuna prova effettiva dei danni riportati dall’autovettura: il danneggiato deve sempre fornire la prova concreta del danno subito.

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