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Parcheggio in doppia fila: multa anche con contrassegno per invalidi

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Per evitare di pagare la contravvenzione, occorre dimostrare che, al momento dell’infrazione, il veicolo era adibito al trasporto del titolare del permesso e che il tagliando era esposto.

In caso contrario va confermata la sanzione per violazione dell’art. 158 del Codice della Strada, rubricato “ Divieto di fermata e di sosta dei veicoli”. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26396/2017.

IL CASO:

Tizio, multato per violazione dell’art. 158 CdS, proponeva ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione ma il ricorso veniva rigettato nel merito in quanto per il giudice il veicolo doveva comunque rispettare il divieto imposto dal citato articolo del Codice della Strada, anche se munito del permesso per persone invalide, intestato al padre del ricorrente Tizio, che non aveva fornito la prova che al momento dell’infrazione il veicolo era utilizzato per il trasporto del padre invalido, titolare del permesso, né che fosse esposto il relativo contrassegno.

Tizio aveva inoltre contestato la mancanza di sottoscrizione autografa del verbale da parte degli accertatori ma per il giudice del merito si trattava di aspetto irrilevante, in quanto il verbale era stato redatto con sistema meccanizzato.

Tizio aveva anche contestato la qualifica dell’agente accertatore, ma anche tale aspetto non era stato considerato rilevante dal giudice del merito.

Veniva pertanto presentato ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE:

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile perché:

  • Quanto alla violazione dell’art. 158 CdS: va provato che il veicolo era adibito al trasporto di persona invalida, correttamente il giudice del merito aveva rilevato che il ricorrente non aveva fornito la prova che il veicolo al momento dell’infrazione era utilizzato per trasporto di persona invalida né che il contrassegno fosse esposto.
  • Quanto alla sottoscrizione del verbale: il verbale redatto meccanicamente e notificato nelle forme previste dalla legge, è valido, anche in mancanza di sottoscrizione autografa del verbalizzante, che è validamente sostituita dalla stampa sul documento del nominativo del verbalizzante.

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