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Alcoltest inattendibile: assolto automobilista

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Se i risultati dell’alcoltest sono incerti, l’automobilista non può essere condannato penalmente.

Le prova dello stato di ebbrezza deve essere fornita tramite test condotto con apparecchiatura affidabile.

L’argomento è stato recentemente sviscerato dal Tribunale di Forlì, con sentenza n. 241/2019, che chiarisce quali sono gli elementi in base ai quali le risultanze dell’alcoltest sono inidonee a giustificare una condanna penale.

L’automobilista è infatti stato assolto per difetti accertati dell’etilometro e cioè:

  1. OMOLOGAZIONE INADEGUATA: apparecchio omologato senza tenere conto delle fonti comunitarie relative ai requisiti e alle metodologie di verifica e di controllo sugli etilometri.

 

  1. VIZIO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ: la firma sulla dichiarazione di conformità non risultava chiaramente attribuibile e mancava un timbro idoneo a identificare la ditta costruttrice.

 

  1. INIDONEITÀ DEL CONTROLLO: l’ente che aveva provveduto al controllo non aveva mai ottenuto l’accreditamento per effettuare le verifiche.
  1. NON CORRETTO FUNZIONAMENTO: accertato che l’apparecchiatura non funzionava bene, non erano mai state eseguite le opportune riparazioni né la calibrazione.

Tutto ciò era stato provato dall’automobilista poi assolto.

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