Se i risultati dell’alcoltest sono incerti, l’automobilista non può essere condannato penalmente.
Le prova dello stato di ebbrezza deve essere fornita tramite test condotto con apparecchiatura affidabile.
L’argomento è stato recentemente sviscerato dal Tribunale di Forlì, con sentenza n. 241/2019, che chiarisce quali sono gli elementi in base ai quali le risultanze dell’alcoltest sono inidonee a giustificare una condanna penale.
L’automobilista è infatti stato assolto per difetti accertati dell’etilometro e cioè:
- OMOLOGAZIONE INADEGUATA: apparecchio omologato senza tenere conto delle fonti comunitarie relative ai requisiti e alle metodologie di verifica e di controllo sugli etilometri.
- VIZIO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ: la firma sulla dichiarazione di conformità non risultava chiaramente attribuibile e mancava un timbro idoneo a identificare la ditta costruttrice.
- INIDONEITÀ DEL CONTROLLO: l’ente che aveva provveduto al controllo non aveva mai ottenuto l’accreditamento per effettuare le verifiche.
- NON CORRETTO FUNZIONAMENTO: accertato che l’apparecchiatura non funzionava bene, non erano mai state eseguite le opportune riparazioni né la calibrazione.
Tutto ciò era stato provato dall’automobilista poi assolto.