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Assicurazioni: novità su risarcimento del danno non patrimoniale

Assicurazioni: novità su risarcimento del danno non patrimoniale

 

Il Ddl Concorrenza prevede una nuova disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni derivanti da sinistro stradale, sia micro-permanenti che macro-permanenti, con la modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Il decreto, già approvato alla Camera ed attualmente in attesa di approvazione dal Senato, ha l’obiettivo di riformulare le modalità di liquidazione del danno biologico e del danno morale attraverso l’introduzione di alcune novità:

  • TABELLE UNICHE su tutto il territorio nazionale: il Governo dovrebbe emanare tabelle nazionali con parametri univoci valevoli per il risarcimento del danno biologico, tenendo conto anche del danno non patrimoniale, sulla base della “consolidata giurisprudenza di legittimità”, sia per le micro che per le macro lesioni ma con alcune differenze:
  1. MACROLESIONI: la relativa tabella dovrà aumentare progressivamente ed in percentuale per punto, in modo tale da valorizzare il danno morale, per cui verrà diminuita la personalizzazione a discrezione del Giudice (dal 40% al 30%) e solo per il danno biologico.
  2. MICROLESIONI: viene ribadito che il danno di lieve entità può essere risarcito solo “a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo”.
  • RIFORMULAZIONE ART. 138 Cod. Assicurazioni:
  1. prevede il termine di 120 giorni entro il quale andrà predisposta la detta tabella unica nazionale, attraverso apposito decreto del Presidente della Repubblica.
    Le nuove disposizioni si applicheranno ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica. Precisa inoltre che la tabella riguarderà sempre le “menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti” e il “valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”.
  2. ribadisce la definizione di DANNO BIOLOICO: lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” e i criteri per determinarne il valore economico,che si basano sul “sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità”.
  3. L’attuale lettera e) dell’art. 138 C.d.A. viene rinominata in lettera f) e il nuovo contenuto della e) sarà: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
  4. Il nuovo comma 3 dell’art. 138 Cda pone il limite massimo entro il quale l’ammontare del danno, calcolato secondo la tabella unica nazionale, potrà essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, riducendo di fatto la personalizzazione discrezionale del danno da parte del giudicante fino al 30%.
  5. Il nuovo comma 4 stabilisce che “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.
  • RIFORMULAZIONE art. 139 Cod. Assicurazioni:
  1. Per le lesioni di lieve entità viene innalzato l’importo liquidato a titolo di danno biologico permanente al primo punto: euro 795,91 euro invece di euro 674,78 come attualmente previsto. Resta invariato invece l’importo giornaliero di inabilità assoluta a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 39,37 euro per ogni giorno, e la misura della liquidazione, per l’inabilità temporanea inferiore al 100% in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  2. Si ribadisce la definizione diDANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITÁ, inteso quale “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” e al comma 2 si stabilisce che le lesioni di lieve entità potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente, laddove siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, soltanto per quelle oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, quali le cicatrici.

Personalizzazione del danno: per l’equo apprezzamento del Giudice il limite dell’incremento fino al 20% (il precedente testo recitava “in misura non superiore ad un quinto”) e viene sottolineato che “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.

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