La responsabilità nei sinistri multipli dipende sia dalla dinamica che dallo stato dei veicoli al momento del sinistro: occorre infatti distinguere due ipotesi: se, al momento del tamponamento a catena, gli automezzi si trovavano fermi in colonna oppure erano in movimento:
- VEICOLI FERMI IN COLONNA
Il responsabile tenuto al risarcimento dei danni è il conducente dell’ultimo veicolo, cioè quello che per primo ha tamponato il mezzo che lo precedeva, provocando la successiva serie di collisioni.
In tali casi la giurisprudenza richiama l’art. 141 del Codice della Strada: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Quindi opera la presunzione di colpa in capo al conducente che ha tamponato per inosservanza delle distanze di sicurezza. A meno che il conducente presunto responsabile non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile (ad esempio a causa della condotta di guida del conducente della vettura tamponata).
- VEICOLI IN MOVIMENTO
Si presumono responsabili in egual misura entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli: sia il tamponato che il tamponante per inosservanza della distanza di sicurezza.
La giurisprudenza per tali casi fa riferimento all’art. 2054 c.c. comma 2: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Opera quindi una presunzione di colpa in base alla quale ognuno dei conducenti è responsabile nei confronti del veicolo che lo precede, per i danni da questo subiti nella parte posteriore.