Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

ASFALTO BAGNATO – RISARCIMENTO RIDOTTO PER ALTA VELOCITÁ

asfalto-bagnato

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente  sentenza n. 5807/2017, ha stabilito che la condotta dell’automobilista che procede a velocità eccessiva è concausa dell’evento dannoso anche in caso di responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 del codice civile.

Il caso: ricorreva in Cassazione un automobilista che aveva riportato gravi lesioni in seguito a sinistro stradale provocato dallo sbandamento della vettura dal medesimo condotta a causa dell’asfalto bagnato per pioggia e presenza di olio, che andava ad urtare violentemente contro un guard-rail, una parte del quale penetrava nell’abitacolo della vettura procurando gravi lesioni al conducente con conseguente amputazione di entrambi i piedi. Il Giudice di prime cure, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Provincia, ente proprietario della strada, riconosceva anche un concorso di responsabilità del guidatore in misura pari al 60%.

Accertamenti peritali mostravano che il conducente procedeva a velocità eccessiva o comunque non consona alle peculiari condizioni della circolazione stradale, peraltro con uno pneumatico posteriore destro totalmente usurato cui doveva essere attribuito rilievo causale nello squilibrio dell’assetto di marcio dal veicolo.

La Corte di Appello riteneva che la fattispecie in esame dovesse “ ritenersi un concorso di colpa delle parti nella causazione dell’incidente“, sostanzialmente confermando la sentenza del Tribunale e rideterminando il concorso.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’automobilista ritenendo ricorrente il concorso e la sentenza di secondo grado non contrastante con lo schema normativo della responsabilità delineato nell’art. 2051 c.c. in quanto, secondo  l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. è da ravvisare una responsabilità di tipo “oggettivo”, poiché la norma prevede  un criterio legale di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa, per suo dinamismo interno o per fatto estrinseco da fenomeno naturale o da condotta umana, prescindendo del tutto dalla verifica della colpa del custode, inteso quale soggetto che detiene di fatto il potere di controllo sulla res.

La prova liberatoria del custode può operare esclusivamente sul piano del nesso di causalità, dovendo questi dimostrare l’interruzione della sequenza eziologica, tra l'”agire” della cosa e l’eventus damni, determinata da una causa sopravvenuta da sola sufficiente ad assorbire la efficienza produttiva del danno e “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento…..tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno“.

Tutto ciò non esclude la rilevanza della concausa, qualora allegata e provata, che andrà valutata in relazione al grado di incidenza che ha assunto nella produzione dell’evento lesivo, con la conseguenza che se il fatto concausale va ravvisto nella condotta del danneggiato, deve trovare applicazione anche nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la norma che prevede il “concorso del fatto colposo del creditore” come disciplinato dall’art. 1227, comma 1, del codice civile.

Post Correlati

Lascia un commento

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.