SI RISCHIA LA RADIAZIONE DAL REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Sta trovando applicazione la Legge n. 53 del 1983, finora mai applicata, che nel trasformare il bollo auto in tassa sulla proprietà stabilisce anche che, in caso di mancato pagamento dello stesso per tre anni consecutivi, il PRA avrebbe proceduto a radiare dai suoi registri d’ufficio, i veicoli dei trasgressori, potere spostato nel 1999 alle regioni.
Tre regioni italiane: Lazio, Lombardia e Puglia, hanno già intenzione di applicare la sanzione che si sostanzia in:
-intervento delle forze dell’ordine,
-ritiro della carta di circolazione e delle targhe,
-cancellazione dal PRA.
Si tratta di una soluzione prevista dal Codice della Strada all’art. 96 che però, per essere applicato, richiede un decreto attuativo che non è stato ancora emanato.
Nel frattempo, qualora si ricevesse comunque una comunicazione dalla regione con le summenzionate sanzioni, si può:
- IN CASO DI PAGAMENTO EFFETTUATO MA NON RISULTANTE: ci sono 30 giorni di tempo per dimostrare di essere in regola esibendo le ricevute di pagamento. Qualora queste fossero state smarrite, basterà presentare l’estratto cronologico dei pagamenti rilasciato dall’Aci. Se la contestazione riguarda l’auto da poco acquistata e la trasgressione è del vecchio proprietario, basterà esibire l’atto di compravendita.
- IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO: si potrà comunque evitare la sanzione della cancellazione dal PRA tramite ricorso, da proporre nel termine di 30 giorni al Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, contestando il vuoto legislativo dovuto all’assenza di un decreto ministeriale attuativo, non sussistendo i presupposti perché si possa procedere al ritiro delle targhe e dei documenti ed alla cancellazione.
Art. 96 del Codice della Strada:
“ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione“.