Con la recente sentenza n. 9057/2018 la Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla salute, ha stabilito che il danno biologico ed il danno esistenziale appartengono alla stessa area protetta dalla Costituzione all’art. 32, pertanto riconoscere al paziente vittima di malasanità il risarcimento sia del danno biologico che del danno esistenziale, costituisce duplicazione del risarcimento.
Quindi il giudice, nel valutare il danno sofferto dalla vittima dell’errore medico, deve seguire determinati criteri e valutare congiuntamente il danno subito dalla persona alla propria sfera morale, sia le conseguenze che incidono negativamente sotto il profilo dinamico-relazionale della sua sfera di vita.
Se però dall’errore medico non sono derivati danni alla salute ma siano stati lesi altri interessi, comunque costituzionalmente garantiti, l’accertamento e la valutazione non potranno essere svolti automaticamente ma dovranno essere svolti “sotto il medesimo, duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”.