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IL COLPO DI FRUSTA TORNA A FAR DISCUTERE

colpo di frusta

Con la recente sentenza N. 18773 del 26 Settembre 2016, la Corte di Cassazione , III° sez. civ. ha inteso dirimere l’annosa questione relativa ai commi 3-ter e 3-quater  dell’art. 32 d.l. n. 1/2012 che sembravano precludere la risarcibilità del danno biologico permanente in assenza di accertamenti strumentali (quali RX, Ecografie, Risonanze Magnetiche…) e che, correlati agli artt. 138 e 139 Cod. Ass.ni, sembrano ancorare la risarcibilità del danno biologico a criteri scientifici di accertamento e valutazione tipici della medicina legale (visivo-clinico-strumentale), in quanto ritenuti suscettibili di portare ad un accertamento obiettivo.

Il caso:  la vittima di un sinistro stradale citava in giudizio il responsabile unitamente alla Compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento di tutti i danni riportati in occasione del sinistro: danni al mezzo e, per ciò che qui ci interessa, lesioni personali.

La sentenza di primo grado, del Giudice di Pace, rigettava la richiesta risarcitoria relativa alle lesioni personali per difetto di “dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi “.

Avverso  la sentenza di primo grado veniva proposto l’Appello; tuttavia anche il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento delle lesioni personali, seppure con diversa motivazione, in quanto le lesioni fisiche non sarebbero state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”  in quanto non accertate  visivamente o strumentalmente, contrariamente a quanto previsto dall’art. 32 d.l. n. 1 2012 commi 3-ter e 3-quater.

Il danneggiato quindi, per poter ottenere il giusto risarcimento delle lesioni personali, si trovava costretto a proporre Ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto fondate le sue doglianze precisando che i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 312 d.l. n. 1/2012  “sono da leggere in correlazione alla necessità …che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale”  e precisando che le norme in questione esplicano “ i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le legesartis, siccome conducenti ad una obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi”.

La Cassazione ha basato la pronuncia sull’evidente errore in cui è incorso il Giudice dell’Appello ritenendo inattendibile il referto ospedaliero ed escludendo, di conseguenza, la risarcibilità del danno biologico temporaneo.

La sentenza pesa in esame sta facendo molto discutere:

  • da un lato si ritiene che la Corte Cassazione abbia inteso, partendo da un caso particolare, stabilire il principio generale in base al quale compete al medico-legale, e non ai macchinari, accertare se la vittima di sinistro stradale riporti danni permanenti da colpo di frusta;
  • di contro, altri hanno dato una diversa lettura della sentenza sostenendo che la Cassazione non abbia stabilito un nuovo principio di diritto sulla risarcibilità delle lesioni persona li derivanti da sinistro stradale, perché non si è occupata delle lesioni permanenti, bensì del risarcimento di un periodo di pochi giorni di inabilità temporanea.

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