Il consenso informato del paziente non si può mai presumere ma deve sempre essere espresso.
Deve infatti essere garantito il diritto del paziente di autodeterminarsi e scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario, nonché tra le diverse opportunità di trattamento.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32124/2019
Ciò che si può presumere è la prova che il paziente abbia effettivamente prestato il consenso ed il relativo onere ricade in capo alla struttura sanitaria ed al medico.
Le modalità di informazione del paziente devono essere sempre commisurate al livello culturale del soggetto cui sono rivolte e deve necessariamente contenere precise informazioni sulla tipologia di intervento e/o cure, nonché sui relativi rischi e le probabilità di successo. Pertanto il consenso deve essere prestato in maniera specifica e non è da ritenersi valida la sottoscrizione di un modulo generico.
Il consenso è validamente prestato anche se oralmente, ma la validità andrà valutata in base alle concrete circostanze, ad esempio se il medico ed il paziente hanno avuto vari colloqui sull’intervento e possibili complicazioni.