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Bollo auto: la prescrizione è di tre anni

Bollo auto: la prescrizione è di tre anni

In caso di mancato pagamento della tassa di proprietà dei veicoli a motore, occorre verificare l’eventuale prescrizione: la Corte di Cassazione infatti, con ordinanza n. 20425/2017 ha ribadito la prescrizione triennale per il bollo, già prevista dal decreto n. 953/1982. i tre anni decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento; da tale momento si devono attendere trentasei mesi, trascorsi i quali la cartella di pagamento notificata dall’agente di riscossione è da considerarsi illegittima, ed il contribuente, per far valere la prescrizione, ha l’onere di impugnare l’atto. Vale quindi anche per il bollo auto quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in merito ai crediti tributari.

Il diritto della Regione a pretendere il pagamento dal proprietario dell’auto è quindi limitato a tre anni, trascorsi i quali dall’ultima data valida per il pagamento, l’ente perde il diritto a pretendere il versamento. Esclusa quindi la prescrizione decennale che alcune Regioni applicavano in base ad una non corretta interpretazione della legge. Sul punto, come sopra accennato, si erano già espresse le Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016 in cui gli Ermellini chiarivano che l’art. 2953 Cc in cui si parla di prescrizione decennale, riguarda le sentenze di condanna passate in giudicato che non hanno nulla a che vedere con le cartelle esattoriali

La Corte, con la citata ordinanza n. 20425/2017, ricorda però di fare attenzione agli AVVISI: se il proprietario del mezzo riceve a casa avviso di pagamento nel corso dei tre anni, il tempo trascorso fino al ricevimento dell’avviso non vale più e bisogna ricominciare il conteggio.

Se invece i tre anni sonno trascorsi senza che il proprietario del mezzo abbia ricevuto alcuna cartella esattoriale, il medesimo può proporre opposizione avverso la cartella evitando il fermo amministrativo del mezzo, cd. “ganasce fiscali”.

Attualmente le cartelle esattoriali provengono dall’Agenzia delle Entrate, di cui si avvalgono gli enti locali per la riscossione dei vecchi crediti, e non più da Equitalia.

Per opporsi alla cartella esattoriale si può:

  • Chiedere l’annullamento direttamente all’Agenzia delle Entrate, motivando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Ricorrere all’istituto della Mediazione, in caso di risposta negativa dall’Agenzia delle Entrate
  • Proporre ricorso alla Commissione Tributaria della Provincia, se la Mediazione non va a buon fine.

L’ORDINANZA:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI – T CIVILE

Ordinanza 19 aprile – 25 agosto 2017, n. 20425

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26240-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale d

el Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4136/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 4136/01/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., dalla sig.ra R.A., che si doleva della pronuncia a sè sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2001.

Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.

Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. , si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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