È la Cassazione a stabilire i criteri di calcolo, con ordinanza n. 7637/2019:
- se il CTU si avvale di specialisti il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale;
- la prestazione del CTU deve essere compensata tenendo conto del tempo effettivamente impiegato (“non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio”).
IL CASO:
per presunta responsabilità professionale sanitaria, espletata CTU nell’ambito di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., veniva proposta opposizione ad un decreto di liquidazione del compenso del CTU che veniva accolta in primo grado con conseguente riduzione del compenso stesso.
Il CTU proponeva ricorso per Cassazione adducendo come unico motivo la violazione dell’art. 56 del d.P.R. n. 115/2002 che avrebbe dovuto venire applicato nel caso di specie in relazione al conferimento del mandato al CTU “non quale componente di un collegio di periti bensì in via esclusiva con facoltà di avvalersi di eventuali specialisti in dipendenza della necessità dello svolgimento di particolari accertamenti.”
Le controparti proponevano controricorso adducendo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 319/1980 con riferimento all’illegittima determinazione del tempo per lo svolgimento della c.t.u, in ordine al quale avrebbe dovuto aversi riguardo al tempo effettivamente impiegato e non al tempo ritenuto necessario“, nonché la “violazione dell’art. 71 del citato d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui, con l’impugnata ordinanza, era stata riconosciuta, pur in difetto di un’espressa domanda in tal senso, la liquidazione di 1140 vacazioni a fronte delle 320 richieste dalla stessa c.t.u.”
LA DECISIONE: la Cassazione ha accolto il ricorso della CTU poiché la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado è illegittima poiché ha applicato un criterio errato: ha fatto riferimento all’incarico collegiale e non al mandato conferito al singolo c.t.u. Dal verbale della procedura per accertamento tecnico EX art. 696 bis c.p.c risulta che il CTU “era stata nominata in via esclusiva, con autorizzazione ad avvalersi eventualmente di specialista del settore di indagine (da comunicare preventivamente alle parti). Sulla scorta di tale presupposto avrebbe dovuto, perciò, trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 56 del d.P.R. n. 115/2002 e non quella di cui al precedente art. 53.”
Sono inoltre stati ritenuti fondati il secondo e terzo motivo d’impugnazione del ricorso incidentale, in quanto deve ritenersi applicabile il seguente principio: “ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale contento e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio“.