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Obbligo di soccorso

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In caso di sinistro si è obbligati a soccorrere i feriti e prestare l’assistenza prevista dal Codice della Strada.

In particolare:

  1. OBBLIGO DI SOCCORSO

Se si assiste ad un sinistro stradale si è obbligati a prestare soccorso ai feriti, chiamando le autorità (Carabinieri, Polizia stradle, Polizia municipale) e il 118.. Lo stabilisce l’art. 593, comma 2 del Codice della Strada. Chi non ottempera è punito con una multa fino ad Euro 2.500,00.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5050/2019) precisa che “…secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 593 cod. pen. e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore.”

ATTENZIONE: prestare soccorso non significa improvvisarsi ad effettuare manovre di emergenza che non si conoscono, per non peggiorare ulteriormente la situazione. È sufficiente fermarsi, contattare le autorità, segnalare il sinistro ai veicoli che sopraggiungono posizionando il triangolo.

  1. TESTIMONIANZA: possono verificarsi due casi
  1. se la vittima dell’incidente agisce penalmente nei confronti del responsabile, chi ha assistito al sinistro che venga citato a deporre, è obbligato giuridicamente a farlo: deve presentarsi davanti al giudice e rispondere alle domande. In caso d’impedimento a comparire all’udienza, il testimone deve comunicare tempestivamente i motivi dell’impossibilita a comparire ma verrà nuovamente chiamato all’udienza successiva.
  1. Se viene intrapreso processo civile, L’art 255 c.p.c dispone che: “se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore.”

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