Il risarcimento del danno nei confronti dei parenti della vittima di errore medico consistito nell’errata diagnosi di un tumore può essere determinato dal giudice in via equitativa.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29493/2019 relativa ad un caso di malasanità consistente nel trattamento terapeutico improprio di un tumore per errata diagnosi, che aveva ridotto del 35% le probabilità di sopravvivenza del paziente.
Il giudice del merito aveva correttamente determinato l’ammontare del risarcimento spettante ai parenti della vittima prendendo come riferimento i valori delle Tabelle di Milano dell’invalidità biologica, prendendo a riferimento l’importo per l’invalidità massima incrementandolo poi del 25% tenuto conto delle particolari condizioni della famiglia e della giovanissima età del figlio della vittima, andando ad individuare il valore di ogni anno di possibilità di sopravvivenza.
Il giudice ha effettuato tale conteggio in via equitativa, tenendo in considerazione il potere discrezionale conferito dagli articoli 1226 e 2056 c.c. in materia di valutazione equitativa del danno.
In tal modo ha dato non un giudizio di equità in senso stretto, bensì un giudizio di diritto, di “equità giudiziale correttiva od integrativa, e che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare“.
Infatti il giudizio è effettuato in base a criteri obiettivi e non strettamente equitativi, che ha tenuto conto delle variabili e pertanto, a parere degli Ermellini, pienamente legittimo.